Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 5771/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Grippa impugnava la sentenza di merito che aveva rigettato le sue opposizioni a due decreti ingiuntivi richiesti da Peren per lavori edili. La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile l'art. 1667 c.c. (garanzia per vizi) e dichiarato decaduto Grippa per non aver denunciato i vizi entro 60 giorni dalla scoperta; in primo grado era stato accertato che alcune opere non erano state ultimate. Grippa deduceva in Cassazione, tra l'altro, che si era trattato di mancata ultimazione dell'opera (inadempimento contrattuale) e non di vizi della opera ultimata, con conseguente erronea applicazione della disciplina della garanzia per vizi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, rinviando la causa alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione. I Giudici di legittimità hanno affermato che, essendosi accertato che l'opera non è stata completata (abbandono/omessa ultimazione), la disciplina speciale della garanzia per vizi (artt. 1667 e 1668 c.c.) non è applicabile e che la responsabilità dell'appaltatore deve essere valutata alla stregua della generale responsabilità per inadempimento contrattuale (artt. 1453 e 1455 c.c.). Per effetto dell'accoglimento del primo motivo sono stati assorbiti gli altri motivi; la causa torna in appello per essere riesaminata conformemente ai principi indicati e per ogni conseguente determinazione, comprese le spese.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    Norma sulla risoluzione per inadempimento; qui richiamata per la responsabilità generale dell'appaltatore in caso di mancata ultimazione dell'opera (inadempimento contrattuale) e per la relativa azione risarcitoria.

  • art. 1455 c.c.

    Prevede il risarcimento del danno per l'inadempimento; applicabile alla responsabilità contrattuale dell'appaltatore che non completa l'opera.

  • art. 1667 c.c.

    Disciplina la garanzia per vizi ed difformità dell'opera; la Corte ha interpretato che trova applicazione solo quando l'opera è integralmente compiuta e consegnata, perché implica la denuncia dei vizi entro 60 giorni dalla scoperta.

  • art. 1668 c.c.

    Regola la responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera; richiede il completamento dell'opera per poter operare la garanzia speciale, diversamente si ricorre alla disciplina generale dell'inadempimento.

  • art. 1669 c.c.

    Norma sulla responsabilità per difetti di costruzione degli edifici e le relative azioni; nel motivo censurato la Corte d'appello aveva dato rilievo alla sua presunta inapplicabilità a lavori di manutenzione, questione comunque assorbita dalla decisione principale (mancata ultimazione).

  • art. 2730 c.c.

    Riguarda la prova testimoniale nelle controversie civili; richiamata in relazione alle contestazioni sull'apprezzamento delle prove testimoniali e della scoperta dei vizi.

  • art. 2733 c.c.

    Regola i mezzi di prova; richiamata con riferimento all'onere probatorio circa la scoperta dei vizi.

  • art. 2735 c.c.

    Disciplina la prova per presunzioni e la certezza richiesta; evocata nel contesto della prova della scoperta dei vizi.

  • art. 115 c.p.c.

    Principio di libertà della prova; citato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Consente al giudice di motivare anche attraverso la logica e le regole dell'esperienza; richiamato rispetto alle censure sulla motivazione della Corte di merito.

  • art. 111 Cost.

    Principio di ragionevole durata del processo e garanzia del giusto processo; richiamato a fondamento della censura sulla motivazione (nullità per violazione) ma assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    Motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge; invocato per contestare la falsa applicazione delle norme sull'appalto e sulla garanzia per vizi.

  • artt. 1206-1217 c.c.

    Norme richiamate in relazione agli obblighi e responsabilità del debitore e dell'appaltatore (es. obbligo di esecuzione, rifiuto della prestazione, inadempimento); utilizzate nel motivo che sostiene che il rifiuto del committente di ricevere la prestazione non libera l'appaltatore dall'obbligo di eseguire.

Massime di principio

  • Se l'opera oggetto di appalto non è stata completata (abbandono o omessa ultimazione), la responsabilità dell'appaltatore va valutata principalmente alla stregua della disciplina generale dell'inadempimento (artt. 1453 e 1455 c.c.) e non secondo la garanzia speciale per vizi (artt. 1667 e 1668 c.c.).
  • La garanzia per vizi (art. 1667 c.c.) presuppone il completamento e la consegna dell'opera: soltanto in tale ipotesi opera l'obbligo di denuncia dei vizi entro 60 giorni dalla scoperta.
  • L'onere della prova circa la tempestività della denuncia dei vizi grava sul committente che intende avvalersi della garanzia speciale; pertanto è fondamentale conservare e produrre documentazione e comunicazioni formali relative alla denuncia tempestiva.
  • Il rifiuto del committente di far eseguire o di ricevere la prestazione non equivale, di per sé, alla consegna dell'opera: l'inadempimento dell'appaltatore per mancata ultimazione non si può sanare con una presunta accettazione derivante dal comportamento del committente.
  • In fase probatoria è necessario distinguere chiaramente tra vizi dell'opera ultimata e mancata ultimazione dell'opera: la qualificazione della fattispecie determina l'applicabilità di norme e termini diversi (garanzia per vizi vs responsabilità contrattuale).
  • Per tutela preventiva, il committente dovrebbe: documentare lo stato di avanzamento e le incompletezze, inviare denunce formali tempestive dei vizi/rilievi, acquisire consulenze tecniche e conservare comunicazioni scritte con l'appaltatore.
  • La Corte di legittimità valuta la corretta applicazione del diritto; errori di qualificazione giuridica dei fatti (es. applicare la disciplina dei vizi a una mancata ultimazione) possono determinare la cassazione e il rinvio perché il giudice di merito applichi i giusti principi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.