Cassazione Civile, Ordinanza n. 06088/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della CTR Puglia che aveva rigettato il reclamo contro il provvedimento con cui era stato concesso, su istanza dell'Ufficio, il sequestro conservativo di beni e rapporti bancari a garanzia di maggiori imposte IRPEF, IVA e IRAP contestate per più annualità. Con l'unico motivo denunciava la mancanza dei presupposti del sequestro conservativo in materia tributaria, sostenendo l'assenza del fumus boni iuris, perché la pretesa fiscale non poteva essere desunta dai prelievi bancari, e l'assenza del periculum in mora, perché l'alienazione di un immobile era anteriore alla notifica del PVC. In subordine chiedeva la riduzione della misura cautelare.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione resa in tema di sequestro conservativo tributario, richiamando l'art. 22 del d.lgs. 472/1997 e la giurisprudenza che equipara il provvedimento a una sentenza impugnabile con i normali mezzi di gravame. Nel merito, però, ha respinto il motivo, osservando che la CTR aveva motivato in modo congruo sulla sussistenza del fumus, desumendolo da cospicue entrate bancarie non giustificate e da prelevamenti senza indicazione dei beneficiari, nonché sulla sussistenza del periculum, valorizzando l'alienazione di beni e l'insufficienza del patrimonio sequestrato a garantire il credito erariale. È stata inoltre ritenuta inammissibile la richiesta subordinata di riduzione della misura, perché volta a un diverso accertamento di merito. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia; è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
misura cautelare del sequestro conservativo in materia tributaria
disciplina il procedimento del sequestro conservativo tributario; il provvedimento della commissione è qualificato come sentenza ed è quindi assoggettato agli ordinari mezzi di impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- In materia di sequestro conservativo tributario, il provvedimento emesso dalla commissione tributaria è impugnabile con gli ordinari mezzi di gravame, compreso il ricorso per cassazione, perché la legge lo qualifica come sentenza.
- La sussistenza del fumus boni iuris può essere desunta da elementi indiziari quali movimentazioni bancarie ingiustificate e prelevamenti privi di indicazione dei beneficiari, se logicamente valutati dal giudice di merito.
- Il periculum in mora può essere ravvisato quando risulti il compimento di atti dispositivi del patrimonio e l'insufficienza dei beni residui a garantire il credito erariale.
- È inammissibile in cassazione la richiesta che miri a una mera rideterminazione del merito cautelare senza denunciare un vizio della sentenza impugnata.
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