Cassazione Penale, Ordinanza n. 05852/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati o generici tutti i motivi dedotti. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 19/11/2024. Dal testo emergono tre motivi: il primo riguardava la dedotta erronea indicazione della natura della decisione di primo/secondo grado, sostenendosi che si trattasse di sentenza a motivazione contestuale e quindi con violazione delle regole sul deposito della motivazione; la Corte di cassazione rileva invece che dal dispositivo risultava chiaramente la riserva della motivazione entro 90 giorni, con deposito poi avvenuto nei termini ex art. 544 c.p.p., sicché l'indicazione contraria apposta in calce alla motivazione era solo un errore materiale. Il secondo motivo denunciava una pretesa violazione dell'art. 360 c.p.p. in relazione alla richiesta di giudizio abbreviato; la Corte lo ritiene generico e infondato, osservando che la convalida dell'arresto in flagranza non determina incompatibilità del giudice perché il provvedimento precautelare si colloca nella stessa fase processuale propedeutica al giudizio direttissimo. Il terzo motivo contestava la valutazione della destinazione a terzi della sostanza stupefacente; la Corte lo reputa manifestamente infondato alla luce della notevole quantità e varietà delle sostanze sequestrate, dell'elevatissimo numero di dosi ricavabili e del materiale per il frazionamento e confezionamento, elementi ritenuti univoci della finalità di cessione a terzi.
Norme richiamate
Il deposito della motivazione entro il termine fissato dal giudice esclude che la decisione fosse a motivazione contestuale, anche se in calce alla sentenza sia stata riportata un'indicazione erronea.
La dedotta violazione è ritenuta insussistente nel caso di richiesta di giudizio abbreviato, poiché la convalida dell'arresto in flagranza non integra incompatibilità del giudicante nella fase del giudizio direttissimo.
Massime di principio
- È inammissibile per manifesta infondatezza il motivo di ricorso fondato su un mero errore materiale sull'indicazione del tipo di motivazione della sentenza, quando dal dispositivo risulti inequivocamente la riserva del deposito della motivazione entro il termine di legge.
- La convalida dell'arresto in flagranza, intervenuta nella medesima fase processuale propedeutica al giudizio direttissimo, non determina di per sé incompatibilità del giudice ai sensi delle norme invocate dalla difesa.
- In materia di stupefacenti, la destinazione a terzi può essere desunta in modo univoco dalla quantità e qualità delle sostanze rinvenute, dall'elevato numero di dosi ricavabili e dalla presenza di strumenti per il frazionamento e il confezionamento; tali elementi rendono manifestamente infondato il motivo che contesti la finalità di spaccio.
- Quando tutti i motivi del ricorso sono generici o manifestamente infondati, la Corte di cassazione deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche previste in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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