Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05207/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pantalena impugna l'ordinanza che ha confermato l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata (2 anni) disposta dal Magistrato di sorveglianza, sostenendo che il Tribunale non ha valutato compiutamente la pericolosità sociale ai sensi dell'art.203 e i parametri di cui all'art.133 c.p., limitandosi a richiamare la gravità del reato associativo e una presunta appartenenza continuativa al sodalizio. Ha evidenziato la regolarità della condotta carceraria, la partecipazione alle attività trattamentali, il pentimento e la disponibilità lavorativa come elementi concreti idonei a escludere la persistenza della pericolosità.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha accertato che il Tribunale di sorveglianza ha motivato la misura in modo generico e prevalentemente sulla base della gravità del reato e di informative di polizia, senza indicare fatti concreti che dimostrino la pericolosità attuale e senza valutare compiutamente gli elementi successivi al reato (condotta intramuraria, attività lavorativa, assenza di denunce successive). Ha inoltre osservato che, pur esistendo orientamenti che ammettono una "presunzione semplice" di pericolosità per reati associativi, l'accertamento concreto richiesto dall'art.203 (e la considerazione dei parametri di cui all'art.133) resta obbligatorio. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 417 cod. pen.

    Riferimento alla norma che prevede la misura di sicurezza nei confronti di chi ha commesso reati associativi; la Corte ricorda che l'applicazione richiede comunque un accertamento concreto della pericolosità attuale nella fase esecutiva.

  • art. 203 cod. pen. / art. 203 cod. proc. pen.

    Interpretata come la disposizione che impon e la verifica della pericolosità sociale attuale del condannato; la Corte sottolinea l'obbligo di accertamento concreto, valutando il comportamento durante e dopo la pena.

  • art. 133 cod. pen.

    Indica i parametri che il giudice deve considerare per la valutazione della pericolosità sociale (età, vita, condotta successiva, gravità del fatto, ecc.); la Corte richiede la valutazione congiunta e specifica di tali parametri.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma processuale invocata dal ricorrente per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto fondate le censure in quanto la motivazione impugnata era carente.

  • art. 416‑bis, comma 1, n. 3 (richiamato: "dissociazione")

    Il termine "dissociazione" (richiamato dal Tribunale) appartiene al contesto dell'attenuante speciale e non è direttamente riproponibile quale parametro automatico in fase esecutiva; la Corte segnala l'uso improprio/indeterminato del termine senza precisazioni fattuali.

Massime di principio

  • L'applicazione di una misura di sicurezza dopo condanna per reati connotati da associazione mafiosa richiede sempre un accertamento concreto e attualizzato della pericolosità sociale, non potendosi limitare alla sola gravità del fatto-reato.
  • Anche quando esista una "presunzione semplice" di pericolosità derivante dall'appartenenza a un sodalizio criminale, il magistrato di sorveglianza deve comunque valutare i parametri dell'art.133 (comportamento successivo, condotta intramuraria, lavoro, ecc.) e motivare con elementi concreti il mantenimento della misura.
  • La regolarità della condotta carceraria, la partecipazione a percorsi trattamentali, l'assenza di reati successivi e la reale disponibilità lavorativa sono elementi idonei a contrastare l'assunto di pericolosità e devono essere valutati e motivati esplicitamente.
  • Le informative di polizia o affermazioni generiche sulla "intraneità" al contesto mafioso non sono sufficienti senza indicazione di comportamenti concreti e recenti che giustifichino la persistenza del pericolo sociale.
  • Se la motivazione del giudice di sorveglianza è generica o sbilanciata solo sul passato criminale, la decisione può essere annullata con rinvio per un nuovo esame che consideri tutte le circostanze pertinenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.