Cassazione Penale, Sentenza n. 30257/2022 del 29/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la revoca o la modifica della custodia cautelare in carcere (applicata per tentato omicidio e reati connessi ai capi A, B, C e D) chiedendo l'applicazione degli arresti domiciliari eventualmente integrati con braccialetto elettronico. In cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: il Tribunale del riesame avrebbe eluso la valutazione concreta dell'idoneità degli arresti domiciliari a soddisfare le esigenze cautelari e non avrebbe considerato adeguatamente il decorso del tempo dalla commissione dei fatti durante il quale il ricorrente era già detenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha confermato che si è formato un giudicato cautelare e che non sono emersi elementi di novità processuale idonei a modificare il quadro indiziario e la valutazione della pericolosità sociale. Ha ritenuto irrilevante il mero decorso del tempo in assenza di elementi che attestino un'attenuazione delle esigenze cautelari. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e allo versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, disponendo altresì la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Disciplina l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare: la revoca è possibile solo se emergono elementi di novità processuale tali da mutare in meglio il quadro indiziario alla base della misura originaria.
Riferimento al giudicato cautelare: la valutazione originaria della pericolosità sociale e della gravità indiziaria forma parametro che, se non modificato da nuove prove, mantiene la misura cautelare.
Consente la valutazione congiunta di elementi nuovi e originari; tuttavia non autorizza a rinnovare semplicemente la rivalutazione degli stessi elementi già esaminati senza fatti nuovi.
Stabilisce i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali; richiamato per la verifica del permanere delle condizioni che giustificano la misura.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e alle somme dovute alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Prevede la trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove è ristretto l'imputato, per gli adempimenti consequenziali.
Massime di principio
- La revoca o la modifica di una misura cautelare già decisa si basa sulla presenza di elementi di novità processuale che mutino in "melius" il quadro indiziario: i medesimi elementi già valutati non sono sufficienti.
- La mera proposta di sostituire la custodia carceraria con arresti domiciliari e/o braccialetto elettronico non costituisce di per sé elemento di novità idoneo a superare il giudicato cautelare.
- Il decorso del tempo durante la detenzione non è, di per sé, causa sufficiente per attenuare le esigenze cautelari: occorrono fatti concreti che dimostrino un'effettiva riduzione della pericolosità sociale.
- Il giudice dell'appello deve compiere una verifica dinamica e motivata, ai sensi degli artt. 275, 299 e 310 c.p.p., valutando sia il compendio indiziario originario sia eventuali nuovi elementi processuali.
- In presenza di contestazioni gravi (es. tentato omicidio) e di elementi concreti che indicano pericolosità, la conferma della misura cautelare è giustificata anche quando vengono prospettate soluzioni meno afflittive dalla difesa.
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