Cassazione Penale, Sentenza n. 20033/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Napoli che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto su oggetti, dispositivi elettronici, sostanza stupefacente e la somma in contanti di euro 5.595,00 trovati nella disponibilità del ricorrente indagato per il reato di ricettazione. Il difensore censurava: mancata o incompleta identificazione del delitto presupposto della ricettazione (sostenendo che il denaro poteva appartenere al padre, il quale ha capacità reddituale e condivideva la camera); e vizio della motivazione in ordine al pericolo di reiterazione, ritenuta apparente e basata su mere previsioni probabilistiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha confermato che il Tribunale per il riesame aveva correttamente identificato il reato presupposto della ricettazione nel delitto di truffa e, ai sensi dell'art. 321, comma 1, c.p.p., aveva valutato che la libera disponibilità della somma potesse aggravare le conseguenze del reato o favorire la reiterazione di analoghe condotte. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 3.000.
Norme richiamate
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Tali disposizioni giustificano la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto, senza trattazione orale, in mancanza di richiesta pervenuta nei termini; è stata applicata per procedere senza udienza pubblica
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Utilizzato dal Tribunale per il riesame per valutare le esigenze cautelari: è stato ritenuto che la disponibilità della somma sequestrata potesse aggravare o protrarre le conseguenze dell'attività illecita e costituire rischio di reiterazione, giustificando il mantenimento del sequestro
Applicato dalla Corte di Cassazione per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma determinata equitativamente (euro 3.000) in conseguenza della dichiarata inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La mera disponibilità di denaro rinvenuto in capo a un indagato può essere considerata utile ai fini delle esigenze cautelari (aggravamento delle conseguenze del reato o rischio di reiterazione), se il giudice ritiene plausibile il nesso con l'attività illecita.
- Per ottenere la revoca di un sequestro preventivo su denaro è necessario fornire prove concrete e documentali che escludano la pertinenza del denaro all'attività criminosa (es. documentazione che dimostri provenienza lecita o proprietà di terzi), non sono sufficienti allegazioni generiche o mere ipotesi.
- La valutazione del tribunale sulle esigenze cautelari (pericolo di aggravamento o di reiterazione) è una valutazione di merito che difficilmente viene ribaltata in sede di legittimità se la motivazione è logicamente coerente; censure astratte in cassazione sono spesso ritenute inammissibili o manifestamente infondate.
- In procedimenti in cui non sia richiesta trattazione orale nei termini, il processo può svolgersi con contraddittorio scritto; le parti devono quindi curare la completezza delle memorie scritte perché l'udienza orale potrebbe non svolgersi.
- L'inammissibilità del ricorso in Cassazione può comportare la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente le probabilità di successo prima di proporre ricorso.
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