Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05987/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La lite nasce da una domanda proposta davanti al Tribunale per ottenere la rimozione di tubazioni di adduzione e scarico dell'acqua, del tubo del gas-metano e della canna fumaria, ritenute apposte a distanza inferiore a quella legale, nonché il risarcimento dei danni da infiltrazioni asseritamente cagionate da tali opere. I convenuti hanno resistito deducendo l'acquisto per usucapione del diritto di mantenere le condutture in quella collocazione. Il Tribunale ha accolto la domanda di rimozione e risarcimento; in appello la Corte territoriale ha riformato solo in parte, rigettando la domanda di rimozione delle tubazioni e confermando il resto. In cassazione i ricorrenti principali hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 1117-bis c.c. per avere il giudice d'appello erroneamente ritenuto esistente un condominio tra i fabbricati; 2) vizio motivazionale per non avere correttamente ricostruito lo stato dei luoghi e quindi i presupposti di applicazione della disciplina condominiale; 3) violazione dell'art. 889 c.c. per avere ritenuto derogabile la disciplina delle distanze legali. Il controricorrente ha proposto ricorso incidentale condizionato denunciando omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 1031 e 1158 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che le condutture fossero nello stesso punto da 35 anni e che dovesse dichiararsi l'usucapione del diritto di mantenerle a distanza inferiore a quella legale. Prima della decisione, tuttavia, i ricorrenti principali hanno rinunciato al ricorso; il Procuratore generale ha chiesto l'estinzione del procedimento per rinuncia.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Non essendo risultata l'accettazione della rinuncia da parte degli altri controricorrenti, la Corte ha applicato la regola generale della condanna del rinunciante alle spese del giudizio di legittimità, non ravvisando circostanze idonee a derogare a tale criterio. Il ricorso incidentale condizionato non è stato deciso nel merito, essendo venuto meno il processo per effetto della rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 1117-bis c.c.

    richiamato come norma che i ricorrenti assumevano erroneamente applicata per affermare l'esistenza di un condominio tra i fabbricati

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    usato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    usato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame/vizio di motivazione su fatti decisivi

  • art. 889 c.c.

    richiamato in relazione alla disciplina delle distanze legali tra costruzioni e alla sua pretesa derogabilità

  • art. 1031 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale con riferimento all'usucapione di una servitù o del diritto di mantenere le tubazioni

  • art. 1158 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale come norma sull'usucapione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di valutazione delle prove

  • art. 391 c.p.c.

    base normativa della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    la Corte richiama il principio per cui, in difetto di accettazione della rinuncia, resta il potere del giudice di condannare il rinunciante alle spese salvo specifiche circostanze derogatorie

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo anche se non seguita da accettazione della controparte; in tal caso il giudice può comunque pronunciare sulle spese.
  • In mancanza di accettazione della rinuncia, non opera automaticamente l'esclusione della condanna alle spese prevista dall'art. 391, comma 4, c.p.c., e il rinunciante sopporta di regola le spese del giudizio salvo circostanze specifiche che giustifichino una deroga.
  • Quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, i motivi di ricorso principale e incidentale restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.