Cassazione Penale, Ordinanza n. 18563/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di appello resa ex art. 599-bis c.p.p., applicando la procedura de plano prevista per tali impugnazioni. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello pronunciata su concordato delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., deducendo l'omessa motivazione in ordine alla mancanza di cause di proscioglimento, con specifico riferimento al capo 4 dell'imputazione. La Corte di cassazione ha rilevato che, nei casi di concordato in appello, il ricorso è ammissibile soltanto se investe questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; sono invece inammissibili censure sui motivi rinunciati e sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., nonché doglianze sulla pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta non ammissibile, anche perché la Corte d'appello avrebbe comunque vagliato l'assenza di condizioni per il proscioglimento quanto al capo 4.
Norme richiamate
La sentenza emessa su concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per vizi attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è censurabile con ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.
Per i ricorsi avverso sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis c.p.p. può essere adottata la procedura de plano per la declaratoria di inammissibilità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza pronunciata su concordato in appello, il controllo della Corte è limitato ai vizi che incidono sulla formazione e validità dell'accordo processuale o sulla corrispondenza della sentenza al contenuto concordato.
- Non è ammissibile dedurre, con il ricorso avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., la mancata motivazione sulla insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché tali questioni risultano coperte dalla rinuncia ai motivi incompatibili con il concordato.
- Le doglianze sulla determinazione della pena sono scrutinabili in cassazione solo se denunciano un'illegalità della sanzione, ossia una pena fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile contro una sentenza resa su concordato in appello, la Corte può procedere de plano alla declaratoria di inammissibilità e applicare le conseguenze economiche previste dal codice di rito.
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