Cassazione Penale, Sentenza n. 08755/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Livorno del 04/11/2025 che, accogliendo l'opposizione di Giada Morlè, ha disposto il dissequestro e la restituzione di € 2.170,00 sequestrati come prova nell'ambito di un procedimento per ricettazione e detenzione ai fini di vendita di capi contraffatti. Il pubblico ministero ha dedotto che la somma in contanti non aveva giustificazione plausibile alla luce degli elementi bancari e delle movimentazioni fornite dalla difesa, sostenendo che sussistono indizi sufficienti che il denaro costituisse provento dell'attività illecita.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso del pubblico ministero, ritenendo inammissibili le doglianze perché consistenti in riqualificazione di elementi di fatto e non in violazioni di legge. La Corte ha richiamato principi consolidati secondo i quali il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro probatorio è ammesso solo per violazione di legge o per vizi estremi della motivazione, e ha richiamato la dottrina sulla fungibilità del denaro: il semplice rinvenimento di denaro non prova di per sé il reato salvo specifiche caratteristiche o nesso di pertinenzialità. Di conseguenza l'ordinanza di dissequestro e restituzione è confermata.
Norme richiamate
art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
Disciplina dell'opposizione al provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione; la decisione del G.i.p. su tale opposizione può essere impugnata, ma in Cassazione solo per violazione di legge o vizi gravi della motivazione.
Norma richiamata per l'impugnazione del pubblico ministero; nell'ipotesi concreta l'appello è stato riqualificato come ricorso per cassazione dal Tribunale ai sensi dell'art. 568.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Consente la riqualificazione dell'appello in ricorso per cassazione e la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U. Eboli, Ivanov, Morello, Cheick, Rossi, Mannolo)
Principi giurisprudenziali richiamati: il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o vizi gravi della motivazione; il denaro, per la sua fungibilità, non costituisce di per sé prova del reato salvo elementi che colleghino specificamente le banconote all'illecito (es. banconote contrassegnate, modalità di conservazione, nesso di pertinenzialità). La prova del reato deve discendere dagli atti di indagine e non dal mero ammontare del contante.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro probatorio è limitato a questioni di diritto e a vizi gravi della motivazione; non è il canale per rinnovare valutazioni di merito sui fatti.
- Il denaro contante è fungibile: per trattenere o qualificare come provento del reato somme in contanti occorrono elementi che colleghino materialmente quelle banconote all'illecito (es. banconote contrassegnate, documentazione di vendita, rinvenimento in situazioni probatorie specifiche) o indagini che dimostrino il nesso di pertinenzialità.
- Quando un soggetto chiede la restituzione di denaro sequestrato, la difesa deve fornire documentazione coerente e credibile (estratti conto, buste paga, giustificativi di spesa) che permetta di ricostruire la provenienza e l'uso dei contanti; se il G.i.p. ritiene la spiegazione plausibile, il PM non può ottenere l'annullamento in Cassazione con argomentazioni meramente alternative sui fatti.
- Se il pubblico ministero ritiene che il denaro sia provento di reato, la strategia più solida è chiedere il sequestro preventivo con elementi probatori idonei a dimostrare il nesso di pertinenzialità, non limitarsi a contestare in Cassazione una valutazione di fatto resa dal giudice dell'opposizione.
- In estrazione pratica, per evitare il dissequestro, l'accusa deve documentare anomalie oggettive (movimenti bancari incongrui, deposito ripetuto di contanti poco compatibile con redditi dichiarati, modalità di occultamento) o caratteristiche del denaro che lo colleghino al reato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08736/2026 del 05/03/2026
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08750/2026 del 05/03/2026
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08762/2026 del 05/03/2026
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08769/2026 del 05/03/2026
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08771/2026 del 05/03/2026
- Sentenza penale · 5 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 08639/2026 del 05/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →