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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27113/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna deducendo, con il primo motivo, la mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. Sosteneva che la recidiva ex art. 99 c.p., essendo stata ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti, non avrebbe dovuto incidere sul termine prescrizionale. Con il secondo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della pena sostitutiva richiesta, ritenendo non correttamente valutate le condizioni per applicarla.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando il principio per cui, ai fini del calcolo della prescrizione, va considerata la recidiva contestata e riconosciuta in sentenza, anche se poi giudicata subvalente nel bilanciamento. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la concessione della pena sostitutiva implica un accertamento di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivato il diniego facendo riferimento agli indici negativi di cui all'art. 133 c.p. e alla personalità della ricorrente, desunta dalla frequenza di condotte truffaldine. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva contestata e riconosciuta in sentenza rileva ai fini del computo della prescrizione, anche se nel giudizio di bilanciamento sia stata considerata subvalente.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di comparazione non elimina la circostanza subvalente, ma ne paralizza gli effetti tipici sulla misura della pena.

  • art. 133 c.p.

    Gli elementi negativi relativi alla personalità dell'imputato e alla proclività a delinquere possono fondare il diniego della pena sostitutiva.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive non incidono sul carattere fattuale dell'accertamento relativo ai presupposti applicativi.

Massime di principio

  • Ai fini del calcolo del termine di prescrizione deve tenersi conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a prescindere dall'esito del giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti.
  • Il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. non cancella la circostanza aggravante subvalente, ma ne impedisce soltanto la produzione degli effetti sulla pena.
  • La valutazione sulla concedibilità delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo se la motivazione sia manifestamente illogica.
  • Il diniego della pena sostitutiva è legittimamente fondato su elementi negativi desumibili dall'art. 133 c.p., come la personalità dell'imputato e la sua propensione a reiterare condotte illecite.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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