Cassazione Penale, Ordinanza n. 27113/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna deducendo, con il primo motivo, la mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. Sosteneva che la recidiva ex art. 99 c.p., essendo stata ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti, non avrebbe dovuto incidere sul termine prescrizionale. Con il secondo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della pena sostitutiva richiesta, ritenendo non correttamente valutate le condizioni per applicarla.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, richiamando il principio per cui, ai fini del calcolo della prescrizione, va considerata la recidiva contestata e riconosciuta in sentenza, anche se poi giudicata subvalente nel bilanciamento. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la concessione della pena sostitutiva implica un accertamento di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivato il diniego facendo riferimento agli indici negativi di cui all'art. 133 c.p. e alla personalità della ricorrente, desunta dalla frequenza di condotte truffaldine. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La recidiva contestata e riconosciuta in sentenza rileva ai fini del computo della prescrizione, anche se nel giudizio di bilanciamento sia stata considerata subvalente.
Il giudizio di comparazione non elimina la circostanza subvalente, ma ne paralizza gli effetti tipici sulla misura della pena.
Gli elementi negativi relativi alla personalità dell'imputato e alla proclività a delinquere possono fondare il diniego della pena sostitutiva.
Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive non incidono sul carattere fattuale dell'accertamento relativo ai presupposti applicativi.
Massime di principio
- Ai fini del calcolo del termine di prescrizione deve tenersi conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a prescindere dall'esito del giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti.
- Il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. non cancella la circostanza aggravante subvalente, ma ne impedisce soltanto la produzione degli effetti sulla pena.
- La valutazione sulla concedibilità delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo se la motivazione sia manifestamente illogica.
- Il diniego della pena sostitutiva è legittimamente fondato su elementi negativi desumibili dall'art. 133 c.p., come la personalità dell'imputato e la sua propensione a reiterare condotte illecite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27086/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27092/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27093/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27094/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27095/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_penale · 24 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27096/2025 del 24/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →