Cassazione Penale, Sentenza n. 6275/2022 del 22/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'applicazione degli arresti domiciliari a Caradomone. Le imputazioni provvisorie contestate: accesso abusivo al sistema informativo (tre interrogazioni alla banca dati SDI il 12/07/2017, 04/08/2017, 04/03/2018 su persone quali Vittorio Macchione, la figlia di Macchione e Carmelo Bagalà), rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio (diffusione di notizie sulle indagini e sulla posizione della telecamera posta presso il distributore di Mario Gallo) e concorso esterno in associazione di tipo mafioso. In sostanza si contesta che, pur avendo ricevuto le credenziali, Cardamone avrebbe effettuato ricerche non autorizzate e avrebbe rivelato notizie coperte da segreto a favore della cosca di Bagalà, con ricadute (anche temporanee) sull'attività investigativa e su iniziative del clan, nonché una successiva disponibilità a favore del clan nell'esercizio di funzioni pubbliche (vicesindaco). Il ricorrente ha censurato la mancata verifica del carattere esorbitante degli accessi, l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., la debolezza degli indizi circa la rivelazione del segreto e l'assenza del requisito soggettivo e dell'effettivo contributo al sodalizio per il concorso esterno.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso infondato e ha rigettato le doglianze. Ha confermato la ricostruzione del Tribunale che considera gli accessi al SDI ingiustificati in relazione agli accertamenti di servizio e provati i gravi indizi circa la rivelazione dei segreti d'ufficio e il concorso esterno in favore della cosca di Bagalà. La Corte ha valorizzato la concatenazione temporale degli accessi, l'osservazione delle immagini nella sala intercettazioni, le conversazioni intercettate che indicavano una fonte che "ha visto" e la successiva condotta degli indagati (anche l'incendio nelle vicinanze della telecamera) come elementi idonei a supportare l'aggravante e il contributo al sodalizio. Ha inoltre escluso che il mancato esito materiale della distruzione della telecamera o il perdurare delle riprese escludano l'idoneità delle condotte come elementi indiziari. In conclusione il provvedimento cautelare è stato ritenuto legittimo e adeguatamente motivato.
Norme richiamate
Applicato per la fattispecie di accesso abusivo al sistema informatico; la Corte ha ritenuto che l'uso di credenziali non esclude la configurabilità del reato se le interrogazioni eccedono l'ambito autorizzatorio e non risultano personalmente autorizzate dal titolare
Riferimento all'associazione di tipo mafioso come contesto fattuale e normativa di riferimento per valutare le condotte a favore del sodalizio
art. 416-bis, comma 1 (aggravante)
Richiamata quale aggravante per i reati di rivelazione di segreti e accesso abusivo quando realizzati con finalità di agevolare l'attività della cosca; la Corte ha ritenuto provata la finalità di favorire il clan sulla base delle modalità, dei contenuti delle rivelazioni e delle conseguenze
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato (concorso esterno in associazione mafiosa) unitamente all'art. 416-bis per valutare il contributo esterno
Massime di principio
- La semplice disponibilità di credenziali d'accesso non legittima ricerche: occorre valutare se le interrogazioni rientrino nell'ambito autorizzatorio e se esista una giustificazione di servizio; in mancanza, l'accesso può configurare il reato di cui all'art. 615-ter
- La rivelazione di notizie coperte da segreto d'ufficio può configurare un contributo alinquadramento mafioso quando le informazioni comunicate incidono sull'attività investigativa della cosca e vi siano elementi che colleghino la fonte alla ricezione da parte degli esponenti del clan
- Il mancato conseguimento materiale dell'effetto criminoso (es. telecamera non distrutta) non esclude la rilevanza indiziaria dell'azione: rileva l'intento, la modalità di veicolazione delle informazioni e le conseguenze conosciute o prevedibili per il sodalizio
- Per il concorso esterno in associazione mafiosa è necessario valutare sia l'elemento soggettivo (consapevolezza e volontà di agevolare il sodalizio) sia l'effetto della condotta; prove basate su ripetute condotte, intercettazioni e correlazioni temporali possono essere idonee a fondare gravi indizi
- In sede cautelare il giudizio sui gravi indizi è fondato su un apprezzamento complessivo e non richiede la prova piena: connessioni temporali, contenuti delle comunicazioni intercettate e comportamento successivo degli indagati possono legittimamente giustificare misure cautelari
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6040/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6041/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6042/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6044/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6047/2022 del 22/02/2022
- Sentenza penale · 22 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6048/2022 del 22/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →