Cassazione Civile, Ordinanza n. 30586/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia della ricorrente. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese processuali. La decisione non è entrata nel merito delle censure proposte, poiché la sopravvenuta conciliazione e la richiesta congiunta delle parti hanno fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso la sentenza n. 671/2022 della Corte d'appello di Lecce. Prima dell'adunanza, i difensori di tutte le parti costituite hanno depositato un atto denominato "istanza di cessazione della materia del contendere", riferendo che tra le parti era intervenuta una conciliazione in data 5 aprile 2023 e che, successivamente, era deceduta una delle persone coinvolte nella vicenda in data 5 febbraio 2025. In base a tale atto, le parti hanno rappresentato che era venuto meno ogni interesse alla decisione del ricorso e dei controricorsi e hanno chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio. La Corte ha qualificato la richiesta come rituale rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, rilevando che l'eventuale mancanza di formale accettazione della rinuncia da parte dei difensori delle resistenti incideva solo sulle spese; ha quindi ritenuto di poter comunque compensare le spese ai sensi dell'art. 391, comma 2, c.p.c., valorizzando l'adesione delle parti resistenti alla richiesta di estinzione.
Norme richiamate
consente alla Corte, nel caso di rinuncia al ricorso, di provvedere anche sulle spese; nel caso concreto è stato utilizzato per disporne la compensazione nonostante la mancata formale accettazione della rinuncia da parte dei difensori delle controparti.
Massime di principio
- La richiesta espressa di estinzione del giudizio, formulata dalla parte ricorrente e sottoscritta dal difensore munito di poteri processuali, può essere letta come rinuncia rituale al ricorso per cassazione.
- La mancanza di formale accettazione della rinuncia da parte dei difensori delle parti resistenti non impedisce la declaratoria di estinzione, incidendo eventualmente solo sulla regolazione delle spese.
- Quando tutte le parti costituite aderiscono alla richiesta di estinzione e la lite risulta definita in via conciliativa, la Corte può dichiarare estinto il giudizio e compensare le spese.
- In presenza di rinuncia al ricorso, la Corte di cassazione non esamina il merito delle censure e chiude il processo con statuizione processuale.
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