Cassazione Penale, Sentenza n. 19235/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna per violazione di norme processuali sostenendo che, all'udienza del 14/07/2020, il giudice avrebbe letto soltanto il dispositivo e non la motivazione; dunque la sentenza non sarebbe da considerare "con motivazione contestuale" e l'appello sarebbe tempestivo applicando il termine ordinario (30 giorni decorrenti dal decorso dei 15 giorni per il deposito). La ricorrente contesta l'attestazione del verbale che dichiara la "lettura della sentenza con motivazione contestuale", sostenendo che tale annotazione sarebbe un falso ideologico o comunque non probatoria fino a querela di falso.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo il contenuto del verbale di udienza, che riportava che il giudice "dà lettura della sentenza con motivazione contestuale", e confermato dal timbro di "depositato in udienza oggi 14 luglio 2020" apposto sul provvedimento. Pertanto la sentenza è stata qualificata come "con motivazione contestuale"; ai sensi degli artt. 544 e 585 c.p.p. il termine di impugnazione era di 15 giorni decorrenti dalla lettura in udienza (dies a quo 14/07/2020; termine 29/07/2020). L'appello, depositato il 10/09/2020, è quindi tardivo. Il ricorso in Cassazione è manifestamente infondato; la ricorrente è condannata alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
«La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo»; «La lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544 comma 1 (vale a dire subito dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo), segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva».
La norma prevede che la sentenza sia pubblicata mediante lettura del dispositivo e che la lettura della motivazione possa seguire la lettura del dispositivo, essere riassunta o essere "data per letta" con modalità equivalenti. La Corte attribuisce valore decisivo alla risultanza del verbale che attesti la lettura con motivazione contestuale.
Richiamata nella motivazione in quanto disciplina la redazione della motivazione (immediata dopo il dispositivo) e consente la lettura contestuale; influenza il momento di pubblicazione rilevante ai fini dei termini di impugnazione.
art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. b), c.p.p.
Stabilisce che per le sentenze "con motivazione contestuale" il termine di impugnazione è di 15 giorni e che il dies a quo è la lettura in udienza (anche se la motivazione è stata redatta contestualmente). Pertanto, la lettura in udienza accertata dal verbale fa decorrere il termine breve.
Massime di principio
- La risultanza del verbale di udienza è il dato decisivo ai fini della decorrenza del termine di impugnazione: se il verbale attesta la "lettura della sentenza con motivazione contestuale", il termine breve di 15 giorni decorre da quella lettura.
- La lettura della motivazione può essere sostituita da una esposizione riassuntiva o dall'accordo delle parti di "dare per letta" la motivazione; anche tali modalità, se risultanti dal verbale, sono equipollenti alla lettura ai fini della decorrenza del termine.
- Per contestare l'attestazione del verbale non è escluso in astratto dimostrare l'inesattezza o la falsità dell'annotazione, ma occorrono elementi di prova concreti: la mera deduzione dell'errore verbale, senza prove, non è sufficiente per elidere la valenza probatoria del verbale.
- La presenza di un timbro sul provvedimento che attesti il "depositato in udienza" rafforza la prova che la motivazione sia stata resa in udienza e fa decorrere il termine breve.
- In caso di dubbio sulla circostanza della lettura o di rischio di decadenza, è prudente proporre l'impugnazione entro il termine più breve applicabile (15 giorni) e, se necessario, sollevare successivamente le questioni probatorie circa la lettura/mancata lettura della motivazione.
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