Cassazione Penale, Sentenza n. 22486/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare (art. 303, comma 1, lett. a), n. 3 c.p.p.), sostenendo che, essendo destinatario di un Mandato di Arresto Europeo (MAE) notificato il 25.4.2018 mentre era detenuto in Germania, il periodo di detenzione intercorso all'estero dovesse concorrere al computo dei termini di custodia in Italia. Contestava quindi il criterio adottato dai giudici che avevano fissato la decorrenza del termine non alla data di notifica del MAE ma al momento in cui l'imputato sarebbe stato effettivamente posto a disposizione dell'autorità italiana; chiedeva conteggio della durata ai fini del termine di fase
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su rilievi manifestamente infondati e sostanzialmente riproposizione di istanze già decise (giudicato formato). Il Collegio ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il periodo in cui la persona è rimasta detenuta all'estero in forza di un titolo cautelare o detentivo emesso dallo Stato estero non si computa ai fini della decorrenza dei termini, massimi o di fase, della custodia cautelare in Italia. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
Norme richiamate
Norma sui termini massimi e di fase della custodia cautelare; la Corte ha ritenuto che il decorso dei termini in Italia non comprenda il periodo durante il quale l'imputato è stato detenuto all'estero in forza di altro titolo detentivo
art. 297, comma 5 c.p.p. e art. 298 c.p.p.
Richiamate dal ricorrente per sostenere la compatibilità tra espiazione della pena e custodia cautelare; citate a supporto dell'argomentazione ma non sufficienti a mutare l'orientamento secondo cui la detenzione estera per titolo diverso non si soma ai termini italiani
Mandato di Arresto Europeo (MAE)
Il ricorrente sosteneva che gli effetti del MAE decorrono dalla notifica (e dunque la detenzione "mediata" dovesse concorrere al computo dei termini), ma la Corte ha richiamato la giurisprudenza che distingue tra detenzione in esecuzione di MAE e detenzione all'estero per altro titolo, ritenendo che solo la prima possa essere assimilata ai fini del conteggio dei termini
Corte Costituzionale, sentenza n. 143/2008
Invocata dal ricorrente per sostenere che la custodia cautelare prestata all'estero in esecuzione di MAE debba essere computata anche ai fini dei termini di fase; la Suprema Corte, pur prendendo atto dell'arresto costituzionale, ha richiamato il proprio consolidato indirizzo che esclude il computo quando la detenzione estera dipenda da diverso titolo detentivo
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per l'ordine di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile
Richiamato proceduralmente per gli adempimenti di cancelleria a chiusura del provvedimento (testo recante incompleta indicazione del comma nel documento)
Massime di principio
- Se una istanza è sostanzialmente identica a una già decisa e non presenta nuovi elementi giustificativi, può essere dichiarata inammissibile per riproposizione e formarsi il giudicato
- La detenzione patita all'estero in forza di un titolo cautelare o detentivo emesso dallo Stato estero non viene in generale computata ai fini della decorrenza dei termini, massimi o di fase, della custodia cautelare in Italia, salvo che sia possibile dimostrare che la detenzione estera sia l'effetto dell'esecuzione del MAE considerato equivalente ai fini del computo
- La mera indicazione di elementi pacifici (es. numero di registro o data di notifica già riconosciuta) non costituisce novità idonea a superare l'inammissibilità per riproposizione
- Per ottenere il riconoscimento del periodo di detenzione estera nel computo dei termini italiani occorre fornire argomentazioni e fatti nuovi e specifici che colleghino la detenzione estera direttamente all'esecuzione del MAE o dimostrino l'equivalenza giuridica richiesta dalla giurisprudenza
- Le decisioni che sollevano soltanto questioni interpretative già risolte dalla giurisprudenza consolidata rischiano il rigetto e l'addebito delle spese, compresa l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. per ricorsi manifestamente infondati
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