Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09284/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un accordo quadro per il rinnovo e l'adeguamento di impianti ferroviari, attuato con quattro contratti applicativi relativi alla direzione compartimentale di Bari. L'appaltatrice chiedeva il pagamento di varie somme aggiuntive: oneri della sicurezza, maggiori oneri assicurativi, spese generali, perdita di chance per ritardato collaudo, e due ulteriori riserve specifiche per lavorazioni in alcune tratte/stazioni. Il tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo oneri di sicurezza e maggiori spese generali; la corte d'appello aveva poi riformato parzialmente la decisione. In cassazione la committente proponeva tre motivi: 1) tardività e quindi inammissibilità della riserva n. 1 sugli oneri di sicurezza, deducendo violazione delle clausole contrattuali; 2) errata interpretazione del contratto e delle pattuizioni di gara, sostenendo che gli oneri di sicurezza fossero compresi nel prezzo dell'appalto e che la corte avesse male applicato i criteri ermeneutici; 3) violazione della disciplina sui lavori pubblici e delle determinazioni ANAC/autorità di vigilanza, per non avere la sentenza considerato che la voce sicurezza costituiva costo interno dell'appalto e non autonoma prestazione. L'appaltatrice resisteva e proponeva ricorso incidentale su due capi: a) erroneo rigetto della domanda di maggiori spese generali per ritardo nel collaudo, sostenendo che la corte avesse confuso spese generali con costi di uomini e mezzi e avesse addossato un onere probatorio non dovuto; b) erronea reiezione della perdita di chance, lamentando che il danno fosse stato ingiustamente trattato come fondato su doppie presunzioni e non adeguatamente quantificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi del ricorso principale della committente: il primo perché non coglieva la ratio della decisione di merito, che aveva ritenuto tardiva l'eccezione solo per difetto di tempestiva specificazione in giudizio; il secondo perché mirava a ottenere una diversa interpretazione delle clausole contrattuali senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e senza censurare adeguatamente la motivazione; il terzo perché fondato su un parere precontenzioso non richiamato in sentenza, privo di decisività e comunque non idoneo a superare l'interpretazione del contratto. I due motivi del ricorso incidentale sono stati respinti: il primo perché, negli appalti ferroviari, la disciplina generale dei lavori pubblici invocata dall'impresa non si applica automaticamente se non richiamata, e comunque non impone un automatismo di riconoscimento delle spese generali nella misura invocata; inoltre la Corte ha ritenuto corretto l'onere probatorio posto a carico dell'appaltatrice. Il secondo è stato respinto perché anche la perdita di chance, come danno consequenziale al ritardo nel collaudo, andava provata nella sua sussistenza e nel suo contenuto, prova che risultava mancante. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza, con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato per entrambe le parti, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 348-ter c.p.c.

    l'eccezione di inammissibilità fondata sulla doppia conforme è stata esclusa perché la sentenza d'appello non aveva integralmente confermato quella di primo grado e, comunque, i motivi non erano proposti ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi di ricorso erano formalmente impostati come violazioni di legge, ma sono stati ritenuti inammissibili quando miravano solo a una diversa lettura del contratto o non censuravano la ratio decidendi.

  • art. 34 delle Condizioni generali di contratto

    richiamato dalla ricorrente principale come clausola contrattuale asseritamente violata, ma non ritenuto idoneo a fondare il motivo per difetto di specifica critica alla motivazione d'appello.

  • art. 24 dello Accordo quadro n. 21/2004

    richiamato dalla ricorrente principale come fonte negoziale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non affrontava la ratio della decisione impugnata.

  • artt. 1362 e seguenti c.c.

    la censura sulla loro violazione è stata ritenuta generica, perché non indicava quali canoni interpretativi fossero stati violati né in quale modo il giudice di merito se ne fosse discostato.

  • art. 3.2 lett. i), 6.1, 8.5 e 9 dell'Accordo Quadro n. 21/2004

    le clausole sono state interpretate nel senso che gli oneri per la sicurezza erano previsti come voci aggiuntive rispetto al corrispettivo dei lavori.

  • art. 3 dell'Atto Integrativo Modificativo n. 68/2005

    richiamato per sostenere l'inclusione degli oneri di sicurezza nel prezzo, ma la Corte ha ritenuto plausibile l'interpretazione opposta della sentenza d'appello.

  • art. 4 di ciascuno dei quattro Contratti Applicativi

    considerato dalla Corte di merito come indice della separata previsione degli oneri di sicurezza rispetto al corrispettivo d'appalto.

  • allegato n. 9 all'Accordo Quadro

    richiamato come base interpretativa delle linee guida sulla sicurezza, ma non ritenuto decisivo in cassazione.

  • d.P.R. n. 222/2003

    la violazione è stata solo enunciata in rubrica e non illustrata adeguatamente, quindi la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • Determinazione AVCP n. 4 del 26 luglio 2006

    richiamata dalla ricorrente principale a sostegno della tesi sugli oneri di sicurezza, ma non idonea a superare l'interpretazione negoziale accolta dalla Corte territoriale.

  • Determinazione AVCP n. 56 del 20 febbraio 2007

    richiamata dalla ricorrente principale, senza decisività nel giudizio di legittimità.

  • Determinazione AVCP n. 127 del 9 maggio 2007

    richiamata dalla ricorrente principale, senza rilievo decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel ricorso incidentale per asserita pronuncia su una domanda diversa da quella proposta; la censura è stata respinta perché la corte di merito non aveva alterato il petitum, ma aveva escluso la prova del pregiudizio allegato.

  • art. 32, comma 2, lett. b) e comma 4, d.P.R. n. 207/2010

    richiamato dall'appaltatrice per sostenere la liquidazione delle spese generali, ma ritenuto non applicabile automaticamente agli appalti ferroviari e comunque non idoneo a fondare un automatismo risarcitorio.

  • art. 29 delle Condizioni generali di contratto RFI

    richiamato per sostenere la misura forfettaria delle spese generali, ma non trascritto e comunque non ritenuto fonte di un automatismo nel riconoscimento del danno.

  • art. 1226 c.c.

    richiamato nel ricorso incidentale, ma la Corte ha escluso che vi fosse spazio per una liquidazione equitativa in mancanza di prova dell'an debeatur.

  • art. 2727 c.c.

    invocato per contestare il ragionamento presuntivo sulla perdita di chance; il motivo è stato respinto perché la prova della distrazione di uomini e mezzi era comunque mancante.

  • art. 34 del d.P.R. n. 554/1999

    richiamato dalla Corte per spiegare che la percentuale del 13-15% per spese generali è riferita alla stima dell'intervento e non comporta un diritto automatico a tale misura in caso di ritardo nel collaudo.

  • art. 25 del d.m. n. 145/2000

    utilizzato come argomento comparativo per mostrare che, in ipotesi di sospensione illegittima dei lavori, la legge riconosce solo una misura ridotta delle spese generali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti, ove dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura per violazione di legge o dei canoni ermeneutici del contratto è inammissibile se, sotto la veste formale della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del significato delle clausole negoziali già interpretate in modo plausibile dal giudice di merito.
  • La violazione delle regole di interpretazione contrattuale non può essere dedotta in modo generico: il ricorrente deve indicare con precisione quali canoni legali siano stati violati, in che modo il giudice se ne sia discostato e quale errore logico-giuridico infici la motivazione.
  • L'eccezione di tardiva o impropria iscrizione di una riserva deve essere tempestivamente e specificamente sollevata nel processo; non basta una contestazione diversa e generica dell'an o del quantum della pretesa.
  • Negli appalti ferroviari, la disciplina generale dei lavori pubblici non si applica automaticamente alla fase esecutiva se non espressamente richiamata dal contratto o dalle condizioni generali; di conseguenza, le norme invocate come fonte di un automatismo risarcitorio non sono sempre direttamente spendibili.
  • La previsione di una percentuale per spese generali in sede di stima o di appalto non implica, di per sé, che tale percentuale debba essere automaticamente riconosciuta come danno in ogni ipotesi patologica del rapporto, dovendosi verificare la concreta persistenza o riduzione dei relativi costi.
  • Chi domanda il risarcimento per ritardo nell'esecuzione o nel collaudo deve provare l'esistenza del danno allegato e il suo nesso con l'inadempimento; la mera allegazione di una perdita di chance o di spese generali non basta senza dimostrazione della concreta incidenza sul patrimonio dell'impresa.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.