Cassazione Penale, Sentenza n. 25904/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione fondato unicamente sulla nullità ex artt. 178 co.1 lett. c) e 179 c.p.p., per aver la Corte d'appello dichiarato l'imputato assente all'udienza del 22/12/2023 nonostante fosse sottoposto a divieto di dimora nella Regione Campania e quindi impossibilitato a partecipare; dedotta la violazione dell'obbligo di rinvio o di adozione del provvedimento di autorizzazione/traduzione ex art. 420-ter c.p.p., sulla base della giurisprudenza che estende l'obbligo di traduzione anche alle ipotesi di restrizioni impeditive alla comparizione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in concreto, il comportamento dell'imputato e del suo difensore configurasse un'«implicita rinuncia» a comparire: il difensore aveva depositato procura speciale per la rinuncia di tutti i motivi di appello eccetto la quantificazione della pena e ha concordato il patteggiamento (art. 599-bis c.p.p.) senza rappresentare la volontà del cliente di essere presente né chiedere rinvio per legittimo impedimento. Perciò non sussisteva l'obbligo di traduzione/autorizzazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e a pagare €3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
procedura del "concordato" (definizione del giudizio in appello)
Applicata come base per la definizione del giudizio in appello; la procura speciale al difensore per il concordato viene interpretata come implicita rinuncia dell'imputato a comparire
artt. 178 co.1 lett. c) e 179 c.p.p.
nullità per assenza dell'imputato
Richiamati nel ricorso come presunta causa di nullità per assenza non legittimata; la Corte ha ritenuto che non ricorresse la nullità perché l'assenza era implicitamente autorizzata dalla procura speciale
rinvio per legittimo impedimento e provvedimenti per assicurare la partecipazione
Invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo di rinvio o di traduzione; la Corte ha ritenuto tale obbligo non operativo in presenza di rinuncia implicita dell'imputato
Sezioni Unite, sentenza "Costantino" n. 7635/2021
Sez. Un. n. 7635 del 30/09/2021 (Rv. 282806)
La pronuncia stabilisce che, in caso di mancanza di rinuncia esplicita, l'impedimento derivante da misura cautelare che impedisca la comparizione può imporre la traduzione; però la Corte ha distinto il caso presente perché qui sussisteva una rinuncia implicita mediante procura speciale
Sez. 6, sentenza n. 22312/2018 (Terracciano)
Sez. 6, n. 22312 del 24/04/2018 (Rv. 273736)
Conferma il principio secondo cui la procura speciale per definire il giudizio con patteggiamento implica consenso dell'imputato a che l'udienza si svolga in sua assenza; richiamata quale precedente applicato al caso
Sez. 6, sentenza n. 19336/2023
Sez. 6, n. 19336 del 15/03/2023 (Rv. 284623)
Ulteriore conferma giurisprudenziale che la procura speciale per il concordato comporta assenso all'assenza e perciò esclude l'obbligo di traduzione se il detenuto non ha chiesto espressamente di essere sentito
Sez. 6 e Sez. 2, sentenze del 2022
Sez. 6 n. 26622 del 19/05/2022; Sez. 2 n. 18659 del 03/03/2022
Decisioni citate dal ricorrente che avevano esteso la regola di tutela alla misura dell'obbligo di dimora; la Corte ha ritenuto che quelle pronunce non mutino l'esito quando sia provata o desumibile una rinuncia implicita
sanzione per ricorso manifestamente infondato o colposa determinazione della causa di inammissibilità
Applicato per irrogare al ricorrente l'obbligo di versare €3.000 alla Cassa delle Ammende per le ragioni dell'inammissibilità
Massime di principio
- La procura speciale conferita al difensore per concordare il patteggiamento può essere interpretata come implicita rinuncia dell'imputato a comparire: se così, il giudice non è obbligato a disporre la traduzione o autorizzazione per la partecipazione.
- Se l'imputato è sottoposto a una misura che oggettivamente impedisce la partecipazione (arresti domiciliari, divieto di dimora, obbligo di dimora), l'obbligo del giudice di rinviare o di adottare provvedimenti autorizzatori sussiste in assenza di rinuncia esplicita o implicita; occorre valutare il comportamento complessivo e le procure/deleghe depositate.
- Per preservare il diritto di partecipare al processo, l'imputato (o il difensore in sua rappresentanza) deve esprimere chiaramente la volontà di essere presente o presentare istanza di autorizzazione/rinvio; la sola esistenza della misura cautelare non impedisce automaticamente lo svolgimento dell'udienza se l'imputato ha delegato il difensore per la definizione.
- In fase di impugnazione in Cassazione, le questioni processuali di secondo grado possono essere esaminate con riferimento agli atti di appello; tuttavia, la mancata deduzione di una volontà di comparire pesa sulla valutazione del requisito del legittimo impedimento.
- Esiti negativi del ricorso per vizi procedurali comportano non solo condanna alle spese ma anche possibile applicazione dell'art. 616 c.p.p. con versamento alla Cassa delle Ammende se la Corte ritiene la condotta colposa nella scelta di proporre il ricorso.
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