Cassazione Penale, Sentenza n. 24796/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro dell'11/10/2023 che ha rideterminato la pena applicando la disciplina della continuazione tra più sentenze irrevocabili. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 81 c.p. e omessa/insufficiente motivazione: il GIP non avrebbe scorporato correttamente le violazioni già unificate nelle singole sentenze, non avrebbe individuato e motivato adeguatamente il reato più grave, non avrebbe motivato la congruità e i criteri degli aumenti di pena per ciascun reato-satellite e non avrebbe considerato che una delle sentenze (sub 2) era già stata valutata in precedente provvedimento di riconoscimento della continuazione (ordinanza Corte d'appello 18/12/2015).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha rilevato che il GIP non ha eseguito il necessario scorporo delle pene, non ha individuato con sufficiente specificità il reato piu' grave e non ha motivato distintamente gli aumenti per i reati-satellite né i criteri adottati, né ha dato conto della pregressa riconosciuta continuazione. Per tali vizi motivazionali la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in diversa persona fisica, affinché ridetermini la pena conformemente ai principi richiamati.
Norme richiamate
Disciplina della continuazione: il giudice dell'esecuzione deve scorporare reati e calcolare aumenti per i reati-satellite in modo da rispettare i limiti e il rapporto di proporzione tra le pene; è richiesta motivazione specifica sull'entità degli aumenti
Parametro di determinazione della pena di riferimento (pena-base) cui il giudice deve attenersi nel rideterminare la pena per continuazione; il potere discrezionale va esercitato secondo i criteri di questa norma
Ulteriori criteri per la determinazione della pena che il giudice deve considerare e rendere espliciti nella motivazione della rideterminazione per continuazione
Corte Cost. n. 183 del 2013
Principio per il rinvio a giudice dell'esecuzione in diversa persona fisica quando necessario per garantire imparzialità e corretto esercizio del potere esecutivo
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Giurisprudenza di legittimità che richiede la motivazione distinta e calcolata per ciascun aumento di pena in caso di continuazione, correlando il grado di motivazione all'entità dell'aumento
Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020 (Trisciuoglio)
Conferma l'obbligo del giudice dell'esecuzione di motivare sia l'individuazione della pena-base sia l'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, per consentire controllo dell'iter logico-giuridico
Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013 (Romano)
Indicazione del metodo: il giudice dell'esecuzione deve scorporare le violazioni già unificate dal giudice della cognizione, individuare il reato più grave e poi operare aumenti autonomi per i reati-satellite
Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009 (Di Risio)
Richiesta che il giudice dell'esecuzione dia conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per la continuazione, anche con motivazioni concise ma idonee
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare i reati già unificati nelle singole sentenze e individuare il reato più grave prima di calcolare gli aumenti per i reati-satellite
- Per ogni reato-satellite va calcolato e motivato un aumento distinto; la motivazione deve esplicitare i criteri adottati e l'entità dell'aumento in rapporto alla pena-base
- Il grado di dettaglio della motivazione richiesto è proporzionale all'entità dell'aumento: aumenti maggiori richiedono spiegazioni più articolate per consentire il controllo da parte del giudice di legittimità
- Il giudice deve chiarire se le condanne unificate nelle sentenze riguardano singoli reati o più violazioni, perché questo incide sull'obbligo motivazionale relativo agli aumenti
- Deve essere valutata e resa esplicita la eventuale pregressa riconosciuta continuazione tra provvedimenti anteriori per evitare duplicazioni o conteggi incongrui
- Se la motivazione presenta vizi sostanziali il provvedimento va annullato e la rideterminazione della pena va disposta da diverso giudice dell'esecuzione, secondo il principio di indipendenza previsto dalla giurisprudenza costituzionale
- In generale, per rispettare l'art. 81 c.p. e i parametri di cui agli artt. 132-133 c.p., il giudice dell'esecuzione deve fornire un percorso logico-giuridico verificabile che giustifichi la composizione della pena complessiva
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