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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24796/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro dell'11/10/2023 che ha rideterminato la pena applicando la disciplina della continuazione tra più sentenze irrevocabili. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 81 c.p. e omessa/insufficiente motivazione: il GIP non avrebbe scorporato correttamente le violazioni già unificate nelle singole sentenze, non avrebbe individuato e motivato adeguatamente il reato più grave, non avrebbe motivato la congruità e i criteri degli aumenti di pena per ciascun reato-satellite e non avrebbe considerato che una delle sentenze (sub 2) era già stata valutata in precedente provvedimento di riconoscimento della continuazione (ordinanza Corte d'appello 18/12/2015).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha rilevato che il GIP non ha eseguito il necessario scorporo delle pene, non ha individuato con sufficiente specificità il reato piu' grave e non ha motivato distintamente gli aumenti per i reati-satellite né i criteri adottati, né ha dato conto della pregressa riconosciuta continuazione. Per tali vizi motivazionali la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, in diversa persona fisica, affinché ridetermini la pena conformemente ai principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina della continuazione: il giudice dell'esecuzione deve scorporare reati e calcolare aumenti per i reati-satellite in modo da rispettare i limiti e il rapporto di proporzione tra le pene; è richiesta motivazione specifica sull'entità degli aumenti

  • art. 132 cod. pen.

    Parametro di determinazione della pena di riferimento (pena-base) cui il giudice deve attenersi nel rideterminare la pena per continuazione; il potere discrezionale va esercitato secondo i criteri di questa norma

  • art. 133 cod. pen.

    Ulteriori criteri per la determinazione della pena che il giudice deve considerare e rendere espliciti nella motivazione della rideterminazione per continuazione

  • Corte Cost. n. 183 del 2013

    Principio per il rinvio a giudice dell'esecuzione in diversa persona fisica quando necessario per garantire imparzialità e corretto esercizio del potere esecutivo

  • Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Giurisprudenza di legittimità che richiede la motivazione distinta e calcolata per ciascun aumento di pena in caso di continuazione, correlando il grado di motivazione all'entità dell'aumento

  • Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020 (Trisciuoglio)

    Conferma l'obbligo del giudice dell'esecuzione di motivare sia l'individuazione della pena-base sia l'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, per consentire controllo dell'iter logico-giuridico

  • Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013 (Romano)

    Indicazione del metodo: il giudice dell'esecuzione deve scorporare le violazioni già unificate dal giudice della cognizione, individuare il reato più grave e poi operare aumenti autonomi per i reati-satellite

  • Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009 (Di Risio)

    Richiesta che il giudice dell'esecuzione dia conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per la continuazione, anche con motivazioni concise ma idonee

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare i reati già unificati nelle singole sentenze e individuare il reato più grave prima di calcolare gli aumenti per i reati-satellite
  • Per ogni reato-satellite va calcolato e motivato un aumento distinto; la motivazione deve esplicitare i criteri adottati e l'entità dell'aumento in rapporto alla pena-base
  • Il grado di dettaglio della motivazione richiesto è proporzionale all'entità dell'aumento: aumenti maggiori richiedono spiegazioni più articolate per consentire il controllo da parte del giudice di legittimità
  • Il giudice deve chiarire se le condanne unificate nelle sentenze riguardano singoli reati o più violazioni, perché questo incide sull'obbligo motivazionale relativo agli aumenti
  • Deve essere valutata e resa esplicita la eventuale pregressa riconosciuta continuazione tra provvedimenti anteriori per evitare duplicazioni o conteggi incongrui
  • Se la motivazione presenta vizi sostanziali il provvedimento va annullato e la rideterminazione della pena va disposta da diverso giudice dell'esecuzione, secondo il principio di indipendenza previsto dalla giurisprudenza costituzionale
  • In generale, per rispettare l'art. 81 c.p. e i parametri di cui agli artt. 132-133 c.p., il giudice dell'esecuzione deve fornire un percorso logico-giuridico verificabile che giustifichi la composizione della pena complessiva

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