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Sentenza

Sentenza n. 2560/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza delle seguenti Sentenze del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro: Sentenza n. 11794/2024 pubbl. il 20/11/2024 RG n. 20581/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Paolo MORMILE; Sentenza n. 9970/2024 pubbl. il 09/10/2024 RG n. 11928/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Donatella CASARI (all. 14); Sentenza n. 12967/2024 pubbl. il 17/12/2024 RG n. 13506/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Donatella CASARI (all. 15); Sentenza n. 11747/2024 pubbl. il 20/11/2024 RG n. 21133/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Paolo MORMILE (all. 16); Sentenza n. 1095/2025 pubbl. il 28/01/2025 RG n. 19270/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Antonio TIZZANO (all. 17); Sentenza n. 11748/2024 pubbl. il 20/11/2024 RG n. 20836/2024, presso Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Paolo MORMILE, notifica il 10 gennaio 2025 (all. 18); entro il termine di giorni 30, dalla comunicazione della Sentenza del Tar, nominando, fin da ora, un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'amministrazione alla scadenza.

Giustizia amministrativa202512155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione, quanto alle statuizioni sulle spese di lite, di sei sentenze passate in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (procuratore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza a sei sentenze passate in giudicato, limitatamente alle condanne del Ministero al pagamento delle spese processuali, per un importo complessivo di euro 5.328,50 oltre accessori. Ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, che non avrebbe dato esecuzione alle statuizioni di condanna. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuto pagamento o sulla corretta esecuzione dei giudicati.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non avesse fornito elementi idonei a dimostrare l’esecuzione delle sentenze. Richiamando i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha riconosciuto il diritto del ricorrente a conseguire quanto stabilito nei titoli giudiziali, precisando che i relativi presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alle sei sentenze entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta, senza compenso, il direttore generale dell’Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, prevedendo che l’intervento avvenga previa richiesta del ricorrente e nel termine di 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 950,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Fondamento dell’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione dei giudicati.

  • Cass. 13533/2001

    Richiamata quanto ai principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore: allegato l’inadempimento, grava sul debitore dimostrare l’adempimento o l’esatto adempimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il creditore allega il mancato adempimento di un giudicato, l’Amministrazione debitrice deve fornire chiarimenti e indicazioni documentate sull’avvenuta esecuzione; la mancata dimostrazione dell’adempimento conduce all’accoglimento della domanda.
  • Il giudizio di ottemperanza deve limitarsi all’esecuzione delle statuizioni contenute nel titolo giudiziale, senza rimettere in discussione i presupposti delle pretese già riconosciute dal giudicato.
  • L’Amministrazione può essere obbligata a eseguire il giudicato entro un termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, con contestuale nomina di un commissario ad acta destinato a intervenire, previa richiesta dell’interessato, in caso di persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente dell’Amministrazione competente per materia, anche con facoltà di delega e senza compenso, per dare esecuzione al giudicato dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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