Cassazione Penale, Ordinanza n. 10363/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per una truffa online ex art. 640 c.p. I primi due motivi censuravano la motivazione sulla responsabilità, ma, secondo la Corte di cassazione, erano in larga parte reiterativi di doglianze già esaminate in appello e miravano in sostanza a una nuova valutazione del materiale probatorio, soprattutto in relazione all'intestazione della carta utilizzata per il pagamento e alla mancata emersione dell'estraneità del titolare della carta alla frode. Con i motivi terzo, quarto e quinto la ricorrente contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., l'erronea applicazione della recidiva e l'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. Il sesto motivo riguardava il bilanciamento tra circostanze eterogenee e il trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto tutti i motivi non specifici, apparenti o manifestamente infondati, perché non si confrontavano con le ragioni della decisione impugnata e tendevano a sollecitare un sindacato di merito non consentito in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure sulla responsabilità erano reiterative e volte a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità; ha inoltre considerato non specifiche le doglianze su particolare tenuità del fatto, recidiva e attenuante ex art. 114 c.p., e manifestamente infondata la censura sul bilanciamento delle circostanze, rientrante nella discrezionalità del giudice di merito se non viziata da arbitrarietà o illogicità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Indica il reato presupposto della decisione, qualificato come truffa online, la cui responsabilità è stata confermata dalla Corte di merito e non utilmente contestata in cassazione.
La doglianza sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità è stata ritenuta non specifica, perché riproduttiva di motivi già esaminati e disattesi in appello.
L'esclusione dell'attenuante è stata ritenuta non efficacemente censurata in cassazione, per difetto di specificità del motivo.
art. 6402/1997 Sez. U Dessimone
Richiamo al principio secondo cui la Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, riservata al giudice di merito.
Base della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove o una rilettura del fatto, poiché tale attività spetta esclusivamente al giudice di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione della sentenza di merito sulla responsabilità è sindacabile in cassazione solo se presenta fratture logiche, illogicità manifeste o vizi giuridici; in difetto, la censura è inammissibile.
- Le doglianze su particolare tenuità del fatto, recidiva e attenuanti generiche o speciali devono essere formulate in modo specifico e argomentato; la mera ripetizione di motivi già respinti non è sufficiente.
- Il bilanciamento tra circostanze eterogenee rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la relativa valutazione non è arbitraria o manifestamente illogica.
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