Cassazione Penale, Sentenza n. 29061/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva ritenuto la responsabilità penale del Guerrieri in relazione alla dichiarazione IVA presentata il 29/09/2011 e aveva determinato la pena a quattro mesi di reclusione. Il ricorrente, tramite difensore, deduce inosservanza ed errata applicazione di norme penali e vizio di motivazione con riferimento al momento consumativo del reato e, conseguentemente, alla decorrenza e durata della prescrizione. Sostiene che la Corte territoriale avrebbe fatto decorrere la prescrizione dalla data ultima di presentazione della dichiarazione (29/09/2011) invece che dalla data effettiva di presentazione, contestando l'applicabilità dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n.74/2000 (entrato in vigore il 14/09/2011) che avrebbe esteso il termine massimo di prescrizione a dieci anni e che, secondo il ricorrente, non sarebbe applicabile al caso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che, secondo i giudici di merito, la data di consumazione del reato è il 29/09/2011 (data di presentazione della dichiarazione contenente fattura falsa) e ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n.74/2000 (entrato in vigore il 14/09/2011), che fissa il termine massimo di prescrizione in dieci anni, termine non ancora decorso. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la Corte di legittimità non sindaca fatti e valutazioni di merito salvo gravi vizi di motivazione e ha osservato che il difensore non ha indicato elementi concreti per contestare la data accertata. Poiché il ricorso è inammissibile, non è stata dichiarata la prescrizione sopravvenuta e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000 n.74, art. 2
reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000 n.74 contestato in relazione alla dichiarazione IVA presentata il 29 settembre 2011
Il reato previsto dall'art. 2 è considerato reato istantaneo e si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale; quindi il momento consumativo è la data di presentazione della dichiarazione
d.lgs. 10 marzo 2000 n.74, art. 17 comma 1-bis
art. 17 comma 1.bis d.lgs. n. 74/2000, entrato in vigore il 14 settembre del 2011
Ha innalzato il termine massimo di prescrizione a dieci anni; applicabile se la data di consumazione del reato è successiva alla data di entrata in vigore
d.lgs. 10 marzo 2000 n.74, art. 8
Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8) si consuma, di regola, al momento dell'emissione della fattura (diverso dal reato di cui all'art. 2)
L'inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso in Cassazione impedisce il formarsi di valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità sopravvenute
Consente di disporre, a carico del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità dovuta a colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'imposizione della sanzione pecuniaria a carico dell'imputato quando non sussistono elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- Per i reati fiscali di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 il momento consumativo è la data di presentazione della dichiarazione: la prescrizione decorre da quella data e non dall'emissione delle fatture
- La legge applicabile alla prescrizione è quella in vigore alla data di consumazione del reato; se una modifica normativa aumenta il termine e la data di consumazione è successiva all'entrata in vigore, la norma più favorevole alla punibilità (o sfavorevole alla prescrizione) può essere applicata
- In Cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione ex novo dei fatti già accertati in merito quando il ricorso contesta essenzialmente la valutazione dei fatti senza indicare elementi di fatto nuovi o vizi logico-giuridici rilevanti
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza non si forma un valido rapporto di impugnazione e non possono essere dichiarate cause di non punibilità sopravvenute rispetto alla sentenza impugnata
- Nelle impugnazioni, il difensore deve indicare chiaramente elementi di fatto o errori di diritto specifici per contestare la data di consumazione; critiche generiche o riferimenti a documenti che non provano il contrario sono insufficienti
- In caso di inammissibilità manifestamente infondata possono essere disposte condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che non emergano giustificazioni che escludano la colpa
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