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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21379/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario nove cartelle di pagamento, deducendo di esserne venuta a conoscenza solo tramite estratto di ruolo e sostenendo che i crediti fossero prescritti. Il giudice di primo grado aveva ritenuto tardiva l'impugnazione perché le cartelle risultavano notificate alla destinataria, al padre e, dopo il fallimento dell'impresa individuale, al curatore fallimentare. In appello la decisione era stata riformata parzialmente, ritenendo che sette cartelle fossero state notificate solo al curatore fallimentare e, per tale ragione, dovessero considerarsi illegittime perché non notificate anche al fallito. L'Agenzia delle entrate ha ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la notifica al solo curatore non determina nullità della cartella, ma solo la sua inefficacia e inopponibilità al fallito tornato in bonis, con conseguente necessità di verificare se e quando la contribuente avesse effettivamente conosciuto l'atto per valutare la tempestività dell'impugnazione. La resistente ha contestato tale impostazione, ribadendo che il termine per impugnare poteva decorrere solo dalla piena conoscenza della pretesa tributaria.

La decisione

La Corte ha accolto il motivo del ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza della CTR dell'Umbria e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria in diversa composizione. La Cassazione ha ritenuto errata la conclusione secondo cui la notifica della cartella al solo curatore fallimentare renderebbe di per sé illegittima la cartella anche nei confronti del fallito tornato in bonis: tale notifica determina solo inefficacia e inopponibilità dell'atto verso il fallito, non nullità automatica. Di conseguenza, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare quando la contribuente avesse acquisito effettiva conoscenza delle cartelle notificate al curatore, per stabilire se il ricorso fosse tempestivo ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992

    il termine per impugnare decorre dalla conoscenza effettiva dell'atto da parte del contribuente; il ricorso va proposto nel rispetto del termine generale, che non può essere disapplicato per il solo fatto che l'atto sia stato notificato al curatore fallimentare.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    si applica anche quando il contribuente impugna un atto conosciuto solo successivamente; la decorrenza del termine richiede la prova del momento della conoscenza effettiva.

Massime di principio

  • La notifica dell'atto tributario al solo curatore fallimentare non comporta nullità dell'atto, ma la sua inefficacia e inopponibilità nei confronti del fallito tornato in bonis.
  • Quando un atto presupposto non è stato notificato al contribuente, questi può impugnare l'atto consequenziale e, se ne ha interesse, anche l'atto presupposto, ma deve farlo nel termine decorrente dalla sua effettiva conoscenza.
  • In tema di impugnazione di atti tributari non notificati direttamente al destinatario, grava sull'Amministrazione l'onere di provare il momento in cui il contribuente ne abbia acquisito conoscenza, poiché da tale momento decorre il termine per ricorrere.
  • La mancata notifica dell'atto presupposto non impedisce la prosecuzione dell'azione amministrativa, ma incide sulla sua opponibilità al soggetto non destinatario della notifica e sulla tempestività dell'impugnazione successiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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