Cassazione Penale, Sentenza n. 1202/2024 del 10/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano (24/08/2023) che aveva confermato, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., il rigetto dell'istanza ex art. 299 c.p.p. di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere (poi sostituita con arresti domiciliari). L'indagato era gravemente indiziato di 4 reati di riciclaggio per aver, quale titolare di una gioielleria in Milano (Via Foro Bonaparte 46), agevolato l'immissione di proventi illeciti derivanti da traffico di stupefacenti tramite vendita di orologi di lusso (connessi ai soggetti Piero Palermo, Vincenzo Brandimarte e Domenico Bellocco). Il difensore ha dedotto vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi e sulle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., in quanto la misura cautelare degli arresti domiciliari era stata successivamente revocata: l'eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe potuto produrre alcun effetto favorevole per l'indagato. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è inammissibile se l'interessato è stato rimesso in libertà nelle more; inoltre ha precisato che eventuali doglianze successive dovranno essere proposte avverso l'ordinanza che abbia deciso sull'incidente cautelare nuovo o diverso. Quanto alle spese e alle sanzioni pecuniarie, la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta condanna alle spese né sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Disciplina l'istanza dell'indagato per la revoca o la sostituzione della misura cautelare personale; qui era l'istanza originaria respinta dal GIP e confermata dal Tribunale.
Regola il procedimento davanti al Tribunale per la revisione dei provvedimenti cautelari; il Tribunale ha confermato il rigetto dell'istanza ex art. 299.
art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; applicato per dichiarare inammissibile il ricorso una volta revocata la misura cautelare.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj; Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti
Rv. 208165 - 01; Rv. 251694 - 01; Rv. 282397 - 01
Principio consolidato secondo cui il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari è inammissibile se, nelle more, l'interessato è stato rimesso in libertà; eventuali impugnazioni devono essere proposte avverso il provvedimento che regola il nuovo incidente cautelare.
Giurisprudenza su costi: Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Reznnueves
Rv. 208166 - 01; Rv. 274736 - 01; Rv. 272308 - 01
Quando l'inammissibilità dipende da sopravvenuta carenza di interesse non si configura soccombenza; pertanto non si applicano condanne alle spese né sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Se la misura cautelare impugnata viene revocata nelle more del giudizio di cassazione, il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: l'appello in cassazione non produce effetti su un provvedimento ormai privo di efficacia.
- La sopravvenuta rimessione in libertà dell'interessato non comporta automaticamente la possibilità di ottenere verifiche di merito sul provvedimento cessato: eventuali rilievi devono essere riproposti contro il nuovo provvedimento che abbia regolato l'incidente cautelare, se e nella misura in cui sia sfavorevole.
- L'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse non costituisce soccombenza e quindi non dà luogo a condanna alle spese processuali né a sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
- Nel valutare l'opportunità di proporre ricorso contro misure cautelari è importante considerare la possibile evoluzione della situazione cautelare: mutamenti intervenuti successivamente possono rendere il gravame privo di effetto e quindi inammissibile.
- Le doglianze di merito sulla sussistenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari devono essere tempestive; se la situazione cautelare cambia, i rimedi vanno calibrati sul nuovo stato procedurale (es. impugnazione del provvedimento che dispone la revoca o la sostituzione).
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