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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40023/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato l'ordinanza della Corte di cassazione che, sulla base del ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, aveva confermato la condanna per il residuo reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri. La decisione di appello aveva già dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo 1 e, per effetto di tale proscioglimento parziale, aveva rideterminato la pena. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente deduceva che anche il reato residuo di cui al capo 2 fosse estinto per prescrizione prima della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che il termine prescrizionale del reato non era ancora maturato, essendo indicata la sua scadenza al 26/12/2027. La Corte ha altresì richiamato il criterio di computo che tiene conto della pena base e dell'aumento per la recidiva reiterata, nonché della proroga massima ex art. 161 c.p., escludendo che tale applicazione incida sul ne bis in idem sostanziale o sul parametro convenzionale di cui all'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU, richiamando un precedente conforme.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla prescrizione del reato residuo, perché il termine estintivo non era ancora decorso. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la conferma della condanna per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri; il capo 1 era già stato dichiarato estinto in appello per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    Norma incriminatrice del residuo reato per cui è stata confermata la condanna in appello: falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri.

  • art. 157 c.p.

    Il termine minimo di prescrizione del reato, nel caso di specie, va calcolato anche tenendo conto dell'aumento derivante dalla recidiva reiterata, quale circostanza a effetto speciale.

  • art. 161 c.p.

    In presenza di atti interruttivi, la recidiva reiterata incide anche sul termine massimo di prescrizione, determinandone l'aumento secondo il criterio indicato dalla giurisprudenza richiamata.

  • art. 161 c.p.

    La Corte richiama l'aumento del termine di prescrizione di anni 4 e mesi 6 da far decorrere dal tempus commissi delicti, ai fini del calcolo della data di estinzione.

  • art. 4 Protocollo n. 7 CEDU

    La Corte esclude che il meccanismo di calcolo della prescrizione, anche quando consideri la recidiva reiterata, integri violazione del divieto di bis in idem convenzionale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di prescrizione è manifestamente infondata quando il termine estintivo non risulta ancora maturato alla data della decisione impugnata, secondo il calcolo effettuato sulla base della pena edittale e delle circostanze rilevanti.
  • La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, può incidere sia sul termine minimo di prescrizione sia, in presenza di atti interruttivi, sul termine massimo, secondo gli artt. 157 e 161 c.p.
  • L'applicazione delle regole di calcolo della prescrizione che valorizzano la recidiva reiterata non viola il principio del ne bis in idem sostanziale né l'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU, poiché la disciplina della prescrizione non rientra nell'ambito di tutela di tale divieto convenzionale.
  • Quando il ricorso si risolve in una critica palesemente smentita dal computo del termine di prescrizione, la declaratoria corretta è l'inammissibilità con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoNe bis in idem

Testo integrale

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