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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19503/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Potenza che aveva riconosciuto a Larotonda Gennaro il diritto all'equa riparazione per la detenzione domiciliare (6/7/2018-24/9/2018) e aveva liquidato somme a titolo di indennizzo e rimborso spese. Il gravame contestava: (I) la errata applicazione dell'art. 314, comma 1, c.p.p., con particolare riguardo alla mancata considerazione della violazione dell'art. 9, comma 4, d.P.R. 483/97, degli esiti dell'interrogatorio di garanzia del 12/7/2018 e di specifici elementi indiziari utilizzati nell'ordinanza cautelare; (II) la carenza di motivazione in ordine all'assenza di cause ostative al riconoscimento della riparazione (cioè l'eventuale dolo o colpa grave dell'interessato). In sostanza il ricorrente ha censurato l'adozione di un automatismo secondo cui le sentenze di assoluzione determinano automaticamente il diritto all'indennizzo, senza un esame autonomo e ex ante dei comportamenti (anche violazioni regolamentari e ammissioni rese in interrogatorio) che possano aver causato o contribuito alla misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rimettendo la causa alla Corte d'appello di Potenza per un nuovo giudizio. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d'appello abbia illegittimamente derivato il diritto all'indennizzo dall'assoluzione in sede di cognizione senza svolgere l'indagine autonoma richiesta dall'art. 314 c.p.p. ai fini dell'accertamento di dolo o colpa grave. La Cassazione ha richiamato i principi consolidati: il giudice della riparazione deve valutare autonomamente, ex ante, le condotte anteriori e successive alla misura e può considerare violazioni di norme, regolamenti o comportamenti extra-processuali come indicatori di colpa grave; non può invece riutilizzare elementi (es. intercettazioni) dichiarati inutilizzabili in sede di cognizione. Nel caso concreto la Corte di merito aveva omesso di valutare adeguatamente l'ammissione di Larotonda circa la mancata predeterminazione e sorteggio delle domande (violazione regolamentare) e altri elementi valorizzati in sede di cautela. Per tali ragioni si è disposto il rinvio per nuovo giudizio, nonché la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Predisposto il diritto all'equa riparazione per chi è stato prosciolto per insussistenza del fatto salvo che l'interessato non abbia dato causa alla misura per dolo o colpa grave; il giudice della riparazione deve accertare autonomamente l'eventuale incidenza causale del dolo o della colpa grave.

  • art. 9, comma 4, d.P.R. 483/1997

    Imposizione della predeterminazione e dell'estrazione a sorte dei quesiti per la prova orale nei concorsi pubblici; la violazione di tale obbligo può costituzionalmente indicativa di inosservanza di regolamenti e quindi, ai fini della riparazione, elemento suscettibile di valutazione quale possibile colpa grave.

  • art. 12, comma 1, d.P.R. 187/1994

    Norma regolamentare richiamata in relazione alle procedure concorsuali; la sua inosservanza assume rilievo ai fini dell'accertamento della vicenda disciplinare/colposa nel giudizio di riparazione.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sarnataro e pronunce successive)

    Principi consolidati: il dolo e la colpa grave che escludono l'indennizzo comprendono condotte volontarie o macroscopicamente negligenti che ex ante erano idonee a determinare l'intervento dell'autorità giudiziaria; il giudice della riparazione compie un giudizio autonomo rispetto al processo di cognizione, pur con limiti (non può ritenere accertati fatti esclusi in sede di cognizione).

Massime di principio

  • L'assoluzione nel giudizio di merito non determina automaticamente il diritto all'equa riparazione: il giudice della riparazione deve compiere una valutazione autonoma ex ante sulla sussistenza di dolo o colpa grave che abbiano causato o favorito l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.
  • Violazioni di leggi o regolamenti (es. mancata predeterminazione/sorteggio delle domande in un concorso) e ammissioni rese dall'interessato possono essere valutate nel giudizio di riparazione come indicatori di colpa grave, purché non si tratti di prove espressamente dichiarate inutilizzabili in sede di cognizione.
  • Le intercettazioni dichiarate inutilizzabili in sede di cognizione non possono essere riutilizzate nel giudizio di riparazione; tuttavia il giudice della riparazione può rivalutare ogni altra circostanza, anche accertata nel processo, con logica autonoma ai fini dell'idoneità della condotta a determinare la misura.
  • La valutazione deve essere ex ante: il giudice verifica se, alla luce delle condotte e degli elementi disponibili prima dell'adozione della misura, tali comportamenti erano idonei a ingenerare una situazione che giustificasse l'intervento dell'autorità.
  • In presenza di dubbi sull'incidenza causale del comportamento dell'indagato rispetto alla misura cautelare, la decisione può essere rinviata per nuovo esame; la Cassazione può annullare e rinviare se manca una motivazione adeguata sulla assenza di cause ostative (dolo o colpa grave).

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