Cassazione Civile, Ordinanza n. 37359/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non esamina nel merito i motivi del ricorso perché prende atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, come richiesto con istanza del 30/12/2020 e come poi condiviso dall'Agenzia delle entrate con nota del 05/03/2021. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2005 emesso nei confronti di una società, riguardante tre riprese: IVA addebitata da due società per distacco di personale; applicazione dell'aliquota IVA del 20% anziché del 10% su fatture relative a rifiuti; IVA relativa a costi riaddebitati dalla capogruppo a titolo di cost sharing. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo, in sintesi, assoggettabile a IVA il distacco di personale, corretto il 20% sui rifiuti speciali e detraibile l'IVA sui costi di gruppo per inerenza. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto analitico; in seguito è intervenuta istanza di estinzione per definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. 119/2018, cui l'Agenzia ha aderito.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136
La definizione agevolata della controversia comporta l'estinzione del giudizio di cassazione quando ne venga richiesto l'accertamento dalle parti interessate.
Cass. n. 10198 del 27/04/2018
Richiamata solo per il principio sulle spese in caso di estinzione del giudizio, che restano a carico di chi le ha anticipate.
Cass. n. 21826 del 09/10/2020
Richiamata solo per il principio sulle spese in caso di estinzione del giudizio, che restano a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando interviene la definizione agevolata della controversia prevista dalla legge e le parti ne danno atto nel giudizio di cassazione, la Corte dichiara l'estinzione del processo senza pronunciarsi sui motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa regolazione espressa dalla disciplina applicabile.
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