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Sentenza

Sentenza n. 4649/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione della sentenza n. 4103/2025 del 26 maggio 2025 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro.

Giustizia amministrativa202507092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva riconosciuto al ricorrente il pagamento di 500 euro mediante emissione della carta del docente, oltre alle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 4103/2025 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscergli 500 euro mediante emissione di un buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio. Ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione e chiesto che fosse ordinata l'esecuzione della pronuncia entro un termine, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il Ministero, pur costituito, non aveva fornito elementi impeditivi e non aveva eseguito la sentenza. Ha ordinato all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all'amministrazione. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora: trattandosi di giudizio avente a oggetto il pagamento di una somma di denaro, il Ministero è stato condannato al pagamento degli interessi legali sull'importo dovuto, decorrenti dalla comunicazione della sentenza e fino all'effettivo adempimento. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può applicare, su richiesta della parte, una penalità di mora per il ritardo nell'esecuzione del giudicato. Nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e può essere determinata in misura pari agli interessi legali senza risultare manifestamente iniqua.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Richiamato quale base organizzativa per l'individuazione del Responsabile della Direzione generale nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di una pronuncia passata in giudicato e in assenza di elementi ostativi dedotti dall'amministrazione, il giudice deve ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato.
  • In caso di persistente inerzia successiva alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un responsabile dell'amministrazione stessa con facoltà di delega, affinché compia gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata su richiesta della parte per il ritardo nell'esecuzione del giudicato; nei giudizi aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, essa può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto e decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento.
  • La soccombenza dell'amministrazione nel giudizio di ottemperanza comporta, in assenza di ragioni contrarie, la sua condanna al pagamento delle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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