Cassazione Penale, Ordinanza n. 07746/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, rilevando che l'impugnazione è stata proposta oltre il termine di legge di 15 giorni decorrente dalla notificazione dell'ordinanza camerale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Crotone del 28 maggio 2025 che, in sede esecutiva, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, beneficio che era stato concesso con sentenza del 10 febbraio 2019 e subordinato alla demolizione delle opere abusive. Il motivo affrontato dalla Corte non riguarda il merito della revoca, ma esclusivamente la tempestività dell'impugnazione: il ricorso è stato ritenuto tardivo perché l'ordinanza era stata notificata il 29 maggio 2025 e il termine di 15 giorni per impugnarla era scaduto il 13 giugno 2025, mentre il ricorso è stato depositato solo il 10 luglio 2025.
Norme richiamate
sospensione condizionale della pena
Il beneficio era stato concesso in precedenza e subordinato alla demolizione delle opere abusive; la Corte non ne valuta il merito, ma solo la revoca disposta in sede esecutiva.
termine di 15 giorni per impugnare il provvedimento camerale
L'impugnazione dell'ordinanza camerale deve essere proposta entro 15 giorni dalla notificazione; il superamento del termine determina l'inammissibilità del ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso la parte privata è condannata al pagamento delle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'impugnazione proposta oltre il termine di legge contro un provvedimento camerale è inammissibile, senza possibilità di esame del merito.
- Ai fini della tempestività del ricorso occorre verificare la data di notificazione del provvedimento e quella di deposito dell'impugnazione.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono normalmente la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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