Cassazione Penale, Sentenza n. 6918/2022 del 25/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la condanna per la contravvenzione di cui all'art. 651 c.p. per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità agli agenti di polizia municipale mentre questi stavano accertando la presenza di un'autovettura priva di permesso in zona di parcheggio. Secondo la difesa l'imputato era estraneo all'accertamento, si era avvicinato in buona fede, aveva fornito alcune indicazioni e una copia della denuncia di smarrimento dei documenti e non aveva la volontà di sottrarsi all'identificazione; si lamentava inoltre l'eccessività della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che gli agenti esercitavano pubbliche funzioni e che l'intervento spontaneo dello Schintu nell'accertamento legittimava la richiesta di identificazione. Il rifiuto ripetuto di fornire le generalità, anche se le ha poi consegnate ai Carabinieri, integra la contravvenzione prevista dall'art. 651 c.p. Il secondo motivo sui criteri di commisurazione della pena è stato ritenuto rimesso al giudice del merito. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma punisce il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità a chi esercita pubbliche funzioni; il reato si realizza con il semplice rifiuto anche se le generalità vengono fornite successivamente.
Richiamato in relazione al potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena; la valutazione dell'offensività e dei criteri di commisurazione spettano al giudice di merito.
Massime di principio
- Quando un soggetto si intromette in un'attività di pubblico ufficiale o di polizia locale, può sorgere l'obbligo di fornire le generalità anche se non è il diretto destinatario dell'accertamento.
- La legittimità della richiesta di identificazione va verificata sulla base della qualifica del richiedente e dell'effettivo esercizio delle funzioni pubbliche, non sulla discrezionalità operativa del pubblico ufficiale rispetto alla necessità della richiesta.
- Il rifiuto persistente di fornire le proprie generalità integra il reato previsto dall'art. 651 c.p. anche se le generalità vengono poi comunicate successivamente ad altri organi (es. Carabinieri).
- La buona fede soggettiva (pensare di essere estranei o di aiutare terzi) non esclude automaticamente la responsabilità quando l'intervento abbia rilevanza per l'attività dei pubblici ufficiali.
- Le critiche alla determinazione della pena sono in massima parte sindacabili in sede di merito; in Cassazione si valuta principalmente la corretta applicazione della legge penale e dei principi giuridici.
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