Cassazione Civile, Ordinanza n. 31909/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società bookmaker impugnava un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'anno d'imposta 2010. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR Toscana aveva accolto l'appello della contribuente annullando l'atto impositivo, ritenendo che, per gli anni anteriori al 2011, non fosse configurabile la soggettività passiva del centro trasmissione dati e, conseguentemente, neppure la responsabilità del bookmaker. L'Agenzia delle Dogane ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, della L. n. 220 del 2010 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la soggettività passiva del bookmaker estero per il periodo anteriore al 2011.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha chiarito che la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018 ha inciso sulla disciplina interpretativa solo nella parte relativa alla ricevitoria/centro trasmissione dati per il periodo precedente alla sua entrata in vigore, ma non ha escluso la soggettività passiva del bookmaker estero privo di concessione. La CTR aveva quindi errato nel ritenere che, venuta meno la soggettività del CTD, venisse meno anche quella del bookmaker. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
individua tra i soggetti passivi dell'imposta unica coloro che gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse; la pretesa impositiva può quindi rivolgersi anche ai soggetti operanti al di fuori del sistema concessorio.
art. 1, comma 66, L. n. 220 del 2010
disposizione interpretativa poi parzialmente travolta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte in cui incideva sulla responsabilità della ricevitoria per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
sentenza Corte cost. n. 27 del 2018
ha chiarito che sia la ricevitoria/CTD sia il bookmaker partecipano, su piani diversi, all'attività imponibile; la declaratoria di illegittimità della norma interpretativa non ha eliminato la soggettività passiva del bookmaker estero privo di concessione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 267 TFUE
la richiesta di rinvio pregiudiziale è stata respinta perché non ritenuta necessaria, in presenza di un quadro eurounitario già chiarito.
richiamato per la memoria depositata dalla resistente nel procedimento camerale.
art. 4, commi 1 e 4-bis, L. n. 401 del 1989
menzionato solo per escludere che l'irrilevanza penale dell'attività di raccolta scommesse incidesse sulla soggettività passiva dell'imposta unica.
Massime di principio
- Nel regime dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, la soggettività passiva spetta a chi gestisce l'attività di raccolta e organizzazione delle scommesse, anche se opera al di fuori del sistema concessorio.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interpretativa che incide sulla posizione della ricevitoria non comporta automaticamente l'esclusione della responsabilità fiscale del bookmaker estero, se quest'ultimo resta qualificabile come gestore dell'attività imponibile.
- L'incompatibilità di alcune regole di gara o di concessione con il diritto dell'Unione europea non implica, di per sé, l'insussistenza del presupposto tributario o la sottrazione del bookmaker estero all'imposta unica.
- Il diverso profilo della rilevanza penale dell'attività di raccolta scommesse non interferisce con l'autonoma disciplina della soggettività passiva ai fini fiscali.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione sia già stata compiutamente chiarita dalla giurisprudenza eurounitaria e non vi siano dubbi interpretativi residui rilevanti per la decisione.
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