Cassazione Penale, Ordinanza n. 07925/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata alcuna riforma della sentenza impugnata sul merito della responsabilità, che resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento che lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione. Le doglianze riguardavano, da un lato, l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 385 c.p. e, dall'altro, il diniego della causa di giustificazione ex art. 54 c.p. e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una lettura alternativa dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che i motivi erano sostanzialmente ripetitivi di questioni già esaminate e disattese in appello con argomentazioni giuridiche corrette, anche perché il giudice di merito aveva escluso la prova delle circostanze addotte a fondamento delle richieste difensive.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato oggetto di contestazione, rispetto alla quale il ricorso non sollevava questioni di diritto ma contestazioni di fatto sulla responsabilità.
Invocato dalla difesa per sostenere la sussistenza dello stato di necessità; la Corte rileva che la relativa censura richiedeva una rivalutazione delle prove e che le circostanze dedotte non erano state provate.
Invocato per ottenere l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte dà atto che il giudice di merito ne ha escluso i presupposti in fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto la veste di violazioni di legge, mirino a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone motivi già dedotti e già disattesi con argomentazioni congrue e corrette dal giudice di appello, senza individuare veri vizi di legittimità.
- La causa di giustificazione dello stato di necessità e le attenuanti che presuppongono specifiche circostanze di fatto non possono essere riconosciute in assenza di prova delle circostanze poste a loro fondamento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.
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