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Sentenza

Sentenza del 25/10/2019 n. 659 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per l'irregolare tenuta delle scritture obbligatorie dei lavoratori dipendenti, in particolare per l'omessa registrazione di un lavoratore nel libro matricola. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice tributario, poiché le sanzioni non avevano natura tributaria, e contestando inoltre l'interpretazione della disciplina prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado. Ha dichiarato inammissibile il ricorso originario della società per difetto di giurisdizione del giudice tributario, stabilendo che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Non è stata quindi esaminata nel merito la legittimità delle sanzioni. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992

    La norma attribuiva alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni irrogate da uffici finanziari.

    La disposizione non può estendere la giurisdizione tributaria a sanzioni conseguenti alla violazione di norme prive di natura fiscale.

  • Art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito dalla legge n. 73 del 2002

    Norma in materia di sanzioni per l'utilizzazione di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie.

    Le sanzioni per l'omessa registrazione dei lavoratori nelle scritture obbligatorie sono sanzioni amministrative non tributarie; le relative controversie spettano al giudice ordinario.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008

    È stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 nella parte in cui attribuiva al giudice tributario controversie riguardanti sanzioni irrogate da uffici finanziari, ma derivanti dalla violazione di disposizioni non fiscali.

  • Sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, 7 luglio 2009, n. 15846

    Ha chiarito che le controversie relative alle sanzioni previste dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002, per l'omessa registrazione dei lavoratori nelle scritture obbligatorie, devono essere trattate dal giudice ordinario e non dal giudice tributario.

Massime di principio

  • La natura dell'atto o dell'ufficio che irroga la sanzione non è sufficiente a determinare la giurisdizione: occorre verificare la natura della norma violata e della sanzione.
  • Le sanzioni amministrative collegate a violazioni in materia di lavoro, libri obbligatori o regolarità dell'occupazione, quando non hanno natura tributaria, non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario.
  • Se una controversia viene proposta davanti a un giudice privo di giurisdizione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile senza esame del merito della sanzione.
  • In casi analoghi, la contestazione deve essere proposta davanti al giudice ordinario competente, verificando i termini e le modalità processuali applicabili all'impugnazione della sanzione o della relativa cartella.
  • La pronuncia sul difetto di giurisdizione non decide se la sanzione sia corretta o illegittima: stabilisce soltanto quale giudice debba esaminare la controversia.

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