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Sentenza

Sentenza del 25/10/2019 n. 660 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia ha impugnato la sentenza della C.T.P. di Cagliari che aveva annullato la cartella di pagamento relativa all'imposta unica sulle scommesse per gli anni 2000-2004. Secondo l'Agenzia, la società, quale capogruppo e mandataria dell'ATI, avrebbe dovuto rispondere solidalmente dell'intero debito tributario. La società sosteneva invece di essere responsabile soltanto per la quota di attività da essa direttamente svolta nell'ambito del raggruppamento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Sardegna ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato l'annullamento della cartella. Ha stabilito che la solidarietà tra le imprese di un'ATI riguarda le obbligazioni derivanti dal contratto di appalto o concessione nei confronti dell'amministrazione, ma non si estende automaticamente agli obblighi fiscali. Ciascuna impresa conserva infatti la propria autonomia giuridica, fiscale e gestionale e risponde degli oneri tributari connessi alla parte di attività effettivamente svolta. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento di 10.000 euro di spese giudiziali, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge 8 agosto 1977, n. 584, art. 22, commi 1 e 3

    Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

    La partecipazione a un'associazione temporanea di imprese non crea, di per sé, un soggetto unitario né elimina l'autonomia fiscale delle singole imprese. La mandataria rappresenta il raggruppamento, ma non diventa automaticamente debitrice di tutti gli obblighi fiscali delle mandanti.

  • Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 48, comma 16

    Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

    La responsabilità solidale dei componenti dell'ATI opera per gli obblighi derivanti dall'appalto o dalla concessione, ma non comporta automaticamente una responsabilità solidale per i debiti tributari propri delle singole imprese.

  • Disciplina delle associazioni temporanee di imprese e del mandato collettivo speciale

    La mandataria o capogruppo dispone della rappresentanza nei confronti della stazione appaltante e della rappresentanza processuale del raggruppamento. Tale ruolo rappresentativo non modifica, tuttavia, la soggettività giuridica autonoma delle imprese riunite né trasferisce alla mandataria gli oneri fiscali relativi alle attività svolte dalle altre componenti.

Massime di principio

  • La solidarietà prevista per le ATI deve essere interpretata in modo circoscritto: normalmente riguarda le obbligazioni contrattuali verso l'amministrazione appaltante o concedente, non ogni debito fiscale collegato all'attività.
  • La mandataria non è automaticamente responsabile dell'intero debito tributario del raggruppamento solo perché rappresenta l'ATI o ha sottoscritto il contratto di concessione.
  • Per imputare un tributo a una singola impresa occorre verificare quale parte dell'attività sia stata effettivamente svolta da quella impresa e quali obblighi fiscali siano direttamente connessi a tale attività.
  • La partecipazione a un'ATI non determina, di per sé, la nascita di un autonomo soggetto fiscale: le imprese mantengono la propria autonomia giuridica, fiscale e contributiva.
  • Un'amministrazione che pretenda l'intero tributo da una sola componente dell'ATI deve individuare una specifica base normativa che estenda la solidarietà anche all'obbligazione fiscale; la sola solidarietà contrattuale non è sufficiente.

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