Sentenza del 25/10/2019 n. 1242 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
PROCESSO TRIBUTARIO - Costituzione tardiva - Effetti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2012, contestando l'assenza di contraddittorio preventivo, la presunta violazione dell'art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente in materia di abuso del diritto e l'assoluta carenza o apparenza della motivazione dell'atto, che indicava soltanto la dicitura "falso residente". In appello ha inoltre contestato la costituzione tardiva del Comune e l'inammissibilità delle sue controdeduzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello. Ha ritenuto ammissibile, in astratto, la costituzione tardiva dell'ente resistente oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 546/1992, purché siano rispettati i termini per il deposito documentale di cui all'art. 32. Poiché il Comune si era costituito e aveva depositato la memoria soltanto cinque giorni prima dell'udienza, le memorie sono state dichiarate inammissibili, pur consentendo al Comune di svolgere mere difese orali. Nel merito, l'avviso è stato annullato per assoluta carenza di motivazione: la sola indicazione "falso residente" non consentiva di comprendere i fatti contestati né il percorso logico seguito dall'amministrazione. Il Comune non poteva integrare o modificare la motivazione dell'atto tramite le controdeduzioni, né il giudice poteva supplire alle carenze dell'amministrazione. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in 400 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
L'ente resistente può costituirsi oltre il termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso, non essendo prevista espressamente la sanzione dell'inammissibilità.
La tardiva costituzione dell'ente impositore non determina automaticamente l'inammissibilità della costituzione, ma limita le facoltà processuali esercitabili se non sono rispettati gli ulteriori termini previsti per il deposito di documenti e memorie.
Art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Deposito di documenti e memorie entro i termini anteriori alla trattazione, nel caso esaminato venti giorni prima per il deposito documentale.
Il mancato rispetto del termine per il deposito comporta l'inammissibilità delle memorie o dei documenti tardivamente depositati. Nel caso concreto, il deposito effettuato cinque giorni prima dell'udienza è stato dichiarato inammissibile.
Art. 24 Costituzione
L'assenza di una sanzione automatica di inammissibilità per la tardiva costituzione dell'ente tutela il diritto di partecipare alla discussione; tuttavia, il diritto di difesa non consente il deposito tardivo di memorie oltre i termini processuali.
Art. 7, Legge n. 212/2000
Gli atti impositivi devono essere adeguatamente motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Una formula generica o meramente assertiva non consente al contribuente di comprendere e contestare efficacemente l'accertamento.
Art. 10-bis, Legge n. 212/2000
L'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro sessanta giorni.
La disposizione impone il contraddittorio preventivo nelle fattispecie di abuso del diritto. La sentenza, tuttavia, ha deciso la controversia sulla carenza di motivazione dell'avviso, senza fondare l'annullamento sulla qualificazione della vicenda come abuso del diritto.
Cassazione, sentenza n. 11943 del 10 giugno 2016
La costituzione tardiva dell'ente resistente è possibile, ma se avviene oltre il termine ordinario e comunque nei limiti utili per le memorie, l'ente non può proporre eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio. Nel caso concreto, il mancato rispetto anche del termine per il deposito ha comportato l'inammissibilità delle memorie.
Massime di principio
- La costituzione tardiva dell'ente impositore non è automaticamente inammissibile se la legge non prevede espressamente tale sanzione; l'ente deve però rispettare i termini previsti per il deposito di documenti e memorie.
- Il deposito di memorie oltre il termine processuale può comportare l'inammissibilità delle difese scritte, lasciando eventualmente possibile soltanto la partecipazione alla discussione orale nei limiti delle mere difese.
- La motivazione dell'avviso di accertamento deve essere presente e sufficientemente dettagliata già nell'atto notificato: non può essere integrata o modificata successivamente dall'amministrazione durante il processo.
- Il giudice tributario non può sostituirsi all'amministrazione integrando una motivazione mancante o ricostruendo d'ufficio i presupposti della pretesa fiscale.
- Una contestazione generica, come la sola indicazione "falso residente", è normalmente insufficiente se non specifica i fatti accertati, le prove considerate e il ragionamento che collega tali elementi alla maggiore imposta richiesta.
- Quando l'amministrazione qualifica la condotta come abuso del diritto, occorre verificare il rispetto del contraddittorio preventivo e degli specifici requisiti motivazionali previsti dall'art. 10-bis della Legge n. 212/2000.
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