Sentenza del 25/10/2019 n. 2852 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Delega di firma - Validità - Criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento relativo al 2008, fondato su versamenti e prelevamenti bancari ritenuti non giustificati e imputati a ricavi ai fini IVA, IRPEF e IRAP. Ha contestato, tra l’altro, la validità della sottoscrizione dell’avviso per mancata allegazione della delega, l’insufficiente indicazione della metodologia di accertamento, l’assenza o mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie, la mancata determinazione forfetaria dei costi e la ricostruzione dei ricavi, sostenendo di aver fornito giustificazioni per alcune movimentazioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo invalida, o comunque non adeguatamente documentata, la delega di firma. In appello, la Commissione ha accolto l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate e ha rigettato il ricorso originario. Ha ritenuto valida la delega di firma, indicata nell’avviso e prodotta in giudizio dopo la specifica contestazione, precisando che la delega di firma non trasferisce la competenza ma consente al funzionario di sottoscrivere l’atto per il direttore, la cui paternità rimane ferma. Sono state inoltre respinte le ulteriori eccezioni: l’avviso indicava le norme applicate, l’autorizzazione alle indagini bancarie risultava esistente e depositata, i dati bancari erano utilizzabili e il contribuente non aveva adeguatamente dimostrato la natura non reddituale delle operazioni né il loro collegamento con la contabilità. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. 600/1973
Gli accertamenti ... sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione di cui al presente articolo.
La norma consente al capo dell’ufficio di conferire una delega di firma a un funzionario. La delega non trasferisce la competenza sostanziale, ma abilita il delegato alla sottoscrizione per conto del delegante. La sua esistenza deve essere dimostrata dall’Amministrazione quando il contribuente la contesta specificamente.
Art. 12, comma 4, D.P.R. 602/1973
Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato.
Riconosce la possibilità di sottoscrivere gli atti mediante delega, confermando la rilevanza dell’istituto nell’organizzazione dell’Amministrazione finanziaria.
Art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. 165/2001
I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze delle funzioni ... a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate.
Disciplina la delega di funzioni, distinta dalla delega di firma perché comporta il trasferimento dell’esercizio di specifiche competenze. La sentenza chiarisce che tale disciplina non si applica automaticamente alla mera delega di firma.
Art. 32, n. 2, D.P.R. 600/1973
Costituisce la base normativa per l’utilizzo delle movimentazioni bancarie ai fini dell’accertamento. Per l’imprenditore, versamenti e prelevamenti non giustificati possono essere presunti collegati all’attività d’impresa e concorrere alla determinazione dei ricavi, salvo prova contraria.
Articoli 38, 39, 40 e 41 D.P.R. 600/1973
Individuano le diverse modalità di rettifica e accertamento dei redditi. Nel caso esaminato, il richiamo contenuto nell’avviso è stato ritenuto sufficiente a rendere comprensibile la metodologia applicata.
Sentenza Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015
L’illegittimità degli incarichi dirigenziali conferiti a funzionari non determina automaticamente l’invalidità degli atti sottoscritti sulla base di una separata e valida delega di firma.
Cassazione n. 14626 del 10 novembre 2000
La produzione della delega da parte dell’Amministrazione è necessaria quando il contribuente solleva una specifica contestazione sulla legittimità della sottoscrizione.
Cassazione n. 14023 del 15 giugno 2007
L’autorizzazione alle indagini bancarie ha, secondo l’orientamento richiamato, natura organizzativa interna; rileva l’esistenza dell’autorizzazione, non necessariamente la sua allegazione all’avviso, salvo concreto pregiudizio per il contribuente.
Cassazione n. 4001/2009 e n. 4987/2003
Nel processo tributario, la mancanza o irregolarità dell’autorizzazione alle indagini bancarie non comporta automaticamente l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, non operando in via generale il principio penalistico dell’inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita.
Massime di principio
- La delega di firma deve essere distinta dalla delega di funzioni: la prima consente soltanto di firmare per il titolare dell’ufficio e non trasferisce la competenza né la paternità dell’atto.
- L’eventuale illegittimità dell’incarico dirigenziale del funzionario firmatario non invalida automaticamente l’avviso se esiste una valida delega di firma conferita dal titolare dell’ufficio.
- Il contribuente che contesta la sottoscrizione deve formulare una contestazione specifica; a seguito di tale contestazione, l’Amministrazione deve dimostrare l’esistenza e l’adeguatezza della delega.
- Per gli accertamenti bancari, versamenti e prelevamenti non giustificati possono essere imputati all’attività d’impresa in base a una presunzione legale. Il contribuente deve fornire giustificazioni puntuali, documentate e collegate alle scritture contabili.
- L’autorizzazione alle indagini bancarie non deve necessariamente essere allegata all’avviso quando ne sia provata l’esistenza e non sia dimostrato un concreto pregiudizio difensivo.
- La richiesta di riconoscimento automatico di costi forfetari non è sufficiente: occorre dimostrare l’effettiva esistenza dei costi e fornire elementi per quantificarli, soprattutto quando l’accertamento si basa su specifiche movimentazioni bancarie.
- La validità dell’accertamento va valutata anche sulla base della motivazione complessiva dell’avviso: il richiamo alle norme applicate e la descrizione delle operazioni contestate possono essere sufficienti se consentono al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.
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