Sentenza del 25/10/2019 n. 4211 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava alla E. S.r.l. la detrazione dell'IVA relativa a operazioni di compravendita di energia elettrica ritenute oggettivamente inesistenti. Le operazioni, effettuate nell'ambito del Gruppo G., erano caratterizzate da trasferimenti circolari delle medesime quantità di energia, importi coincidenti, margini predeterminati e assenza di una concreta struttura operativa della società. Secondo l'Ufficio, tali operazioni erano state predisposte principalmente per consentire al gruppo di accedere a finanziamenti bancari. La società sosteneva invece che si trattasse di legittime operazioni di trading a termine, formalmente documentate, senza danno per l'Erario e senza un effettivo vantaggio fiscale. Contestava inoltre il raddoppio dei termini per l'anno 2009 e chiedeva il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto adeguatamente provata, mediante presunzioni gravi e concordanti, la natura fittizia di numerose operazioni: la società apparteneva al Gruppo G., operava senza sede operativa, dipendenti o strutture adeguate, non era iscritta alla Piattaforma dei Conti Energia e partecipava a transazioni circolari e preordinate. È stata quindi confermata l'indetraibilità dell'IVA, poiché il diritto alla detrazione presuppone l'effettivo acquisto di beni o servizi. È stata altresì ritenuta legittima, in astratto, la debenza dell'IVA indicata nelle fatture per effetto del principio di cartolarità, con possibilità di rettifica o rimborso nei casi previsti dalla legge. Il raddoppio dei termini per il 2009 è stato ritenuto legittimo in considerazione della possibile configurabilità del reato di dichiarazione infedele, anche se il procedimento penale era stato archiviato. Tuttavia, in applicazione della sentenza CGUE C-712/17, la CTR ha annullato le sanzioni, poiché non vi era stato danno erariale né irregolarità contabile. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata solo parzialmente: accertamenti e imposta confermati, sanzioni annullate; spese del grado compensate.
Norme richiamate
Art. 19 del D.P.R. 633/1972
È detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitato a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.
La detrazione IVA è ammessa solo se esiste un effettivo acquisto o un'importazione di beni o servizi nell'esercizio dell'attività economica. In caso di operazione inesistente manca il presupposto sostanziale della detrazione.
Art. 21, comma 7, del D.P.R. 633/1972
Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicate in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni delle fatture.
L'IVA indicata in una fattura è dovuta anche quando la fattura riguarda un'operazione inesistente, in base al principio di cartolarità, salvo la possibilità di rettifica o rimborso quando sia eliminato il rischio di perdita di gettito fiscale.
Art. 26 del D.P.R. 633/1972
Consente, nei casi e nei termini previsti, l'emissione di una nota di variazione e il recupero dell'IVA indebitamente assolta quando l'operazione viene meno o risulta inesistente; in alternativa può essere esperita un'azione generale di rimborso, dimostrando l'assenza di rischio per l'Erario.
Art. 4 del D.lgs. 74/2000
La possibile configurabilità del reato di dichiarazione infedele può giustificare il raddoppio dei termini di accertamento, anche se il procedimento penale è stato archiviato, poiché l'archiviazione non vincola il giudice tributario.
Art. 6, comma 6, del D.lgs. 471/1997
La disciplina sanzionatoria per la detrazione indebita deve essere applicata nel rispetto dei principi unionali di proporzionalità e neutralità dell'IVA; non è legittima una sanzione automaticamente pari all'intero importo della detrazione quando non vi sia danno erariale.
Direttiva 2006/112/CE
La normativa unionale non impedisce di negare la detrazione per operazioni fittizie e di imporre il pagamento dell'IVA indicata in fattura, purché l'ordinamento consenta di eliminare il debito quando sia stato completamente escluso il rischio di perdita fiscale.
Art. 267 TFUE
Ha costituito la base giuridica per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Art. 295 c.p.c.
È stato utilizzato per sospendere il giudizio tributario in attesa della decisione della Corte di Giustizia sulla questione pregiudiziale.
Art. 52 del D.lgs. 546/1992
È stato richiamato dalla società per chiedere la sospensione dell'esecuzione degli avvisi di accertamento.
Massime di principio
- La detrazione IVA richiede non solo una fattura formalmente regolare, ma anche la prova dell'effettiva esistenza dell'operazione e dell'acquisto del bene o servizio. La mera documentazione contabile non è sufficiente.
- Operazioni circolari tra società collegate, con quantità e importi coincidenti, margini predeterminati, assenza di una reale struttura organizzativa e finalità prevalentemente finanziarie possono essere considerate inesistenti se l'Amministrazione fornisce presunzioni gravi, precise e concordanti.
- L'assenza di un danno erariale non rende automaticamente detraibile l'IVA relativa a operazioni fittizie: può impedire o ridurre la risposta sanzionatoria, ma non elimina necessariamente il difetto del presupposto sostanziale della detrazione.
- L'IVA indicata in una fattura per un'operazione inesistente può restare dovuta dall'emittente in base al principio di cartolarità; tuttavia, il contribuente può chiedere la rettifica o il rimborso se dimostra di aver eliminato completamente il rischio di perdita per l'Erario.
- Una sanzione pari all'intero importo dell'IVA indebitamente detratta è contraria ai principi di proporzionalità e neutralità quando non vi sia alcun danno erariale; ciò non comporta però necessariamente l'annullamento dell'imposta accertata.
- L'archiviazione del procedimento penale non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento tributario né esclude, da sola, il raddoppio dei termini: il giudice tributario può valutare autonomamente la possibile rilevanza penale dei fatti.
- Per dimostrare la genuinità di operazioni di trading senza movimentazione fisica del bene è necessario fornire elementi concreti sulla reale funzione economica, sulla formazione dei prezzi, sull'autonomia decisionale delle parti e sulla coerenza complessiva dell'attività.
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