Cassazione Penale, Ordinanza n. 21074/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando colpa nella proposizione del ricorso, al versamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva accolto la sua richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p. Il ricorso deduceva, in modo del tutto generico, l'omessa motivazione sulla mancata pronuncia di proscioglimento. La Corte rileva però che tale prospettazione era già stata oggetto di rinuncia in appello, sicché il motivo è privo di specificità e comunque non esaminabile nel merito.
Norme richiamate
richiamato come base del concordato in appello accolto dalla sentenza impugnata
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità
prevede la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso
Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria richiede che l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è formulato in modo del tutto generico e non consente di individuare una censura specifica alla decisione impugnata.
- La deduzione in cassazione di un vizio motivazionale su un punto già oggetto di rinuncia nel giudizio di appello non può essere utilmente coltivata nel merito.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità quando ricorrano i presupposti processuali previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se l'inammissibilità è ascrivibile a colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone una valutazione di colpevolezza nella proposizione del ricorso inammissibile.
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