Cassazione Penale, Sentenza n. 12816/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava l'omessa notificazione al proprio difensore attuale (avv. Domenico Farina) del decreto di citazione per il giudizio di appello e delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero. Nonostante la nomina e la presenza in udienza dell'avv. Farina (con contemporanea revoca dell'avv. Antonello Fabrocile), le notifiche risultarono pervenute solo al precedente difensore Fabrocile. Si deduceva violazione delle norme processuali a pena di nullità (art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179 cod. proc. pen.) e si denunciava l'errore in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., con richiamo agli artt. 601, comma 5 e 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha accertato che l'avv. Farina era l'unico difensore dell'imputato al momento delle fasi successive alla sentenza di primo grado, ma che le notifiche relative al giudizio di appello e alle conclusioni del P.G. erano state effettuate soltanto al precedente difensore Fabrocile. La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui l'omessa notificazione dell'avviso d'udienza all'unico difensore tempestivamente nominato integra una nullità assoluta (art. 179 c.p.p.), che, ove abbia determinato l'assenza del difensore, è insanabile. Per tali ragioni la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli.
Norme richiamate
d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159, art. 76, comma 4
Norma sostanziale cui era riconducibile il reato per cui Palmiero era stato condannato in primo grado; la Corte di cassazione non entra nel merito della colpevolezza ma rileva che la condanna originaria era per tale disposizione
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. c)
Fondamento del motivo di ricorso in cassazione (errore in procedendo); la Corte lo utilizza per censurare violazioni di norme processuali che costituiscono nullità
codice di procedura penale, art. 601, comma 5
Richiamato in relazione ai criteri di autosufficienza del ricorso per cassazione e alla possibilità di dedurre vizi di rito anche quando siano intervenuti prima del giudizio
codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
Stabilisce l'obbligo di comunicazione/notifica all'avvocato di fiducia; la sua inosservanza è stata considerata causa della nullità contestata
codice di procedura penale, art. 179
Prevede che l'omessa notificazione dell'avviso di giudizio all'unico difensore, quando ne determini l'assenza, costituisce nullità assoluta; la Corte l'ha ritenuta applicabile al caso concreto
codice di procedura penale, art. 180
Richiamato per distinguere le nullità insanabili da quelle sanabili: se il difensore è comunque presente, la nullità assume natura differente (di ordine generale) rispetto al caso di assenza determinata dall'omessa notifica
Massime di principio
- L'omessa notificazione dell'avviso d'udienza o di atti processuali rilevanti all'unico difensore tempestivamente nominato integra una nullità assoluta quando ciò abbia determinato l'assenza del difensore; tale nullità può essere dedotta anche in sede di impugnazione successiva
- È fondamentale documentare tempestivamente la revoca del precedente difensore e la nomina del nuovo (date, comunicazioni e presenza in udienza) per poter provare la legittima rappresentanza e contestare eventuali notifiche erronee
- La Corte di cassazione, se investita di doglianze di carattere processuale, può valutare direttamente la correttezza in diritto della decisione impugnata senza limitarsi alla motivazione del giudice di merito (controllo dell'error in procedendo)
- Se l'omessa notifica non ha impedito la presenza effettiva del difensore in udienza, la nullità può assumere natura differente (di ordine generale) e la sua incidenza sul procedimento va valutata caso per caso
- Nel caso di nullità insanabile per vizio di notifica, il rimedio è l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione del giudice che ha deciso in appello
- Anche la posizione del Pubblico Ministero (es. richiesta di annullamento) può influire sull'esito processuale, ma la determinazione del vizio e del relativo rimedio resta basata sulle norme di rito e sulla documentazione probatoria della rappresentanza difensiva
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