Cassazione Penale, Sentenza n. 30852/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., lamentando, con un unico motivo, vizi della motivazione circa la congruità della pena inflitta (3 anni di reclusione e 6.000 euro di multa) e la qualificazione giuridica del fatto in materia di stupefacenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (introdotto dalla legge 23/06/2017, n. 103), il ricorso contro sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammesso soltanto per vizi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto (intesa come "errore manifesto" privo di margini di opinabilità) e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto il ricorrente ha formulato censure sulla motivazione e sulla congruità della pena che non rientrano nelle ipotesi tassative del comma 2-bis; inoltre non ha prospettato un errore di qualificazione manifesto né l'illegalità della pena. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento) e dalla quale origina la sentenza impugnata.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103
Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti a vizi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto (solo se manifesto) e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; rende quindi inammissibili censure generiche sulla congruità della pena o sulla motivazione.
Prevede, tra l'altro, le sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente per ricorso inammissibile; applicata qui per la condanna al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso in Cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammesso solo per le ipotesi tassative dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; pertanto, doglianze generiche sulla "mancata adeguata motivazione" o sulla "congruità" della pena sono inammissibili.
- La censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è percorribile solo se si dimostra un "errore manifesto", cioè una qualificazione palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione e priva di margini di opinabilità.
- Per contestare la pena occorre prospettare la sua "illegalità" (ad es. pena non prevista dalla legge, pena quantitativamente o qualitativamente estranea al sistema sanzionatorio, o commisurazione basata su una cornice edittale inapplicabile); la semplice domanda di riduzione o la critica sulla congruità non sono sufficienti.
- Chi propone cassazione in tale materia deve formulare motivi aderenti alle ipotesi tassative previste dalla norma; altrimenti il ricorso sarà dichiarato inammissibile e il ricorrente rischia la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende).
- In casi simili il difensore dovrebbe: 1) verificare e documentare un difetto di correlazione tra richiesta e sentenza; 2) dimostrare che la qualificazione è manifestamente errata con riferimenti precisi al capo di imputazione; oppure 3) provare che la pena è illegale secondo i criteri giurisprudenziali, evitando censure meramente motivazionali o sulla discrezionalità del giudice di merito.
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