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Sentenza

Sentenza n. 14306/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensiva - della Determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13 dicembre 2022, avente ad oggetto: “DM 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” - Adempimenti attuativi”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuto ignoti.

Giustizia amministrativa202309289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione regionale recante gli adempimenti attuativi relativi al superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13 dicembre 2022, avente ad oggetto gli adempimenti attuativi del decreto ministeriale 6 luglio 2022 sulla certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché gli atti presupposti, conseguenti o connessi. Il testo della sentenza non espone i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento dell'importo dovuto nella misura ridotta prevista dall'art. 7 del d.l. 95/2025 e ha chiesto la dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese. Il TAR ha rilevato che la cessazione della materia del contendere, secondo la disposizione richiamata, presuppone la comunicazione al Tribunale da parte della Regione del provvedimento di accertamento dell'avvenuto versamento. Poiché tale comunicazione non risultava acquisita e le amministrazioni resistenti non avevano depositato dichiarazioni relative al pagamento, non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. La dichiarazione della ricorrente è stata comunque ritenuta sufficiente a determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con conseguente improcedibilità del ricorso. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite

    La cessazione della materia del contendere richiede la comunicazione al TAR del Lazio, da parte della Regione o della Provincia autonoma, del provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento. In mancanza di tale comunicazione, la dichiarazione di pagamento della parte ricorrente può determinare la sopravvenuta carenza di interesse, ma non la cessazione della materia del contendere.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria mediante collegamento da remoto.

  • art. 13-quater disp. att. c.p.a.

    Richiamato in relazione alle modalità di svolgimento da remoto della camera di consiglio.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015

    Individuato dall'art. 7 d.l. 95/2025 quale riferimento per i provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei ricorsi interessati dalla disciplina sulla cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando una disposizione speciale subordina la cessazione della materia del contendere alla comunicazione al giudice di un provvedimento amministrativo regionale o provinciale di accertamento del pagamento, la sola dichiarazione della parte privata non è sufficiente per pronunciare la cessazione della materia del contendere.
  • La dichiarazione della parte ricorrente di avere effettuato il pagamento dell'importo dovuto può comunque determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rendendo improcedibile il ricorso, anche in assenza della comunicazione amministrativa necessaria per la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso quando, per effetto di una condotta successiva della parte ricorrente, non residui più un'utilità concreta e attuale derivante dalla pronuncia sul merito.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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