Cassazione Penale, Sentenza n. 27703/2022 del 18/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Verona che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di perquisizione personale e locale e sequestro probatorio emesso il 25.01.2022 relativo al reato previsto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000. Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) carenza di autonoma valutazione e motivazione apparente del decreto, basato su uno scritto anonimo; 2) mancata dimostrazione del fumus commissi delicti e insufficiente analisi delle fatture e dell'elemento soggettivo; 3) nullità e carenza motivazionale del decreto rispetto all'oggetto del sequestro, alla finalità probatoria, alla indiscriminata acquisizione di dati informatici (violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza) e al mancato nesso di pertinenza delle somme sequestrate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti siano, in sostanza, censure sulla motivazione del provvedimento impugnato, materia non sindacabile in Cassazione salvo vizi di motivazione talmente radicali da renderla inesistente o incomprensibile. Ha ritenuto invece che il Tribunale avesse fornito motivazione puntuale sulla sussistenza del fumus commissi delicti e sulla finalità probatoria; che il sequestro integrale di dispositivi informatici può essere legittimo quando vi siano difficoltà tecniche a estrarre sezioni mirate; che la restituzione dei dispositivi dopo l'estrazione di copia forense rende inammissibile il ricorso contro la conferma del sequestro, salvo deduzioni basate su elementi univoci di lesione di interessi primari; ha dichiarato inammissibili anche i motivi nuovi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e ad una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che indica il reato fiscale contestato; è il fatto-reato rispetto al quale è stato disposto il sequestro probatorio.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Fondamento dell'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza o genericità dei motivi; la Corte ne applica gli effetti anche ai motivi nuovi.
art. 585, quarto comma, cod. proc. pen.
Principio generale delle impugnazioni secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi, richiamato per estendere l'inammissibilità ai motivi nuovi depositati.
Norma che consente la condanna per le spese e l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso quando non è ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 2:3, comma 8, d.l. n.137/2020 conv. in l. n.176/2020
Normativa richiamata dalla difesa per chiedere la trattazione orale del ricorso; la Corte registra la richiesta ma decide sulla inammissibilità sugli altri presupposti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame di provvedimenti di sequestro è ammissibile solo per violazione di legge; non è possibile utilizzare la Cassazione per un semplice sindacato sulla motivazione, salvo vizi tali da rendere la motivazione del tutto assente o incomprensibile.
- In sede di riesame del sequestro probatorio il giudice verifica il fumus commissi delicti in termini di idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini e l'acquisizione di prove, non pronunciandosi sul merito della fondatezza dell'accusa.
- Il sequestro integrale di dispositivi informatici può essere legittimo quando l'estrazione mirata dei dati sia tecnicamente difficoltosa; è ammissibile procedere alla successiva selezione delle singole 'res' utili all'accertamento, purché non assuma valenza esplorativa e la motivazione indichi le ragioni di questa estensione.
- Se i dispositivi informatici sono stati restituiti dopo l'estrazione di copia forense, il ricorso contro la conferma del sequestro probatorio è inammissibile a meno che non sia dimostrata, con elementi univoci, una lesione di interessi primari derivante dalla temporanea indisponibilità delle informazioni.
- I motivi nuovi introdotti dopo il deposito del ricorso possono essere dichiarati inammissibili se il ricorso principale è inammissibile per manifesta infondatezza o genericità.
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