Cassazione Penale, Sentenza n. 20165/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva accolto il reclamo del detenuto Panaro disponendo che gli fosse consentito l'acquisto, tramite impresa di mantenimento, di un lettore CD e di CD musicali contrassegnati dal marchio SIAE e sigillati. Il ricorrente ha dedotto inosservanza o errata applicazione delle norme dell'ordinamento penitenziario (artt. 35-bis, 41-bis, 69) e delle disposizioni del DPR 30/06/2000 n.230 (art. 14 e 40) e della Circolare del 2 ottobre 2017 (art. 14), sostenendo che non esiste un diritto soggettivo del detenuto alla detenzione di lettori/CD musicali, che le autorizzazioni spettano all'Amministrazione penitenziaria e che la detenzione di tali dispositivi può compromettere l'ordine e la sicurezza, agevolando comunicazioni con l'esterno; inoltre il semplice contrassegno SIAE e l'acquisto tramite impresa di mantenimento non garantirebbero la sicurezza richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ritenendolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per nuovo giudizio. La Corte ha affermato che, sebbene l'ascolto di musica non sia in assoluto precluso e possa rientrare nelle attività trattamentali, l'ammissione di lettori CD e supporti musicali per i detenuti sottoposti al regime 41-bis deve essere subordinata alla verifica che l'Amministrazione penitenziaria sia in grado di mettere in sicurezza i dispositivi e i contenuti per prevenire manomissioni e comunicazioni occulte; il solo marchio SIAE non è sufficiente e, qualora le misure tecniche o organizzative necessarie siano inesigibili o gravino in modo non ragionevole sull'organizzazione del carcere, la scelta direttiva di non autorizzare l'ingresso è da ritenersi legittima.
Norme richiamate
Ordinamento penitenziario (Ord. pen.) - art. 41-bis
Consente la sospensione di regole ordinarie del trattamento per esigenze di ordine e sicurezza e giustifica restrizioni finalizzate ad impedire collegamenti del detenuto con l'organizzazione criminale; legittima dunque misure che limitano l'uso di dispositivi se necessari per la sicurezza.
Ordinamento penitenziario (Ord. pen.) - art. 35-bis
Rientra nel quadro normativo richiamato dal ricorrente per delimitare la materia del trattamento e le competenze amministrative; evocata per sostenere che certe autorizzazioni sono rimesse all'Amministrazione.
Ordinamento penitenziario (Ord. pen.) - art. 69
Citato quale norma del corpus normativo penitenziario rilevante per la disciplina del trattamento e delle sue limitazioni; impiegato per argomentare la legittimità di restrizioni per esigenze di ordine e sicurezza.
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 - art. 40
Disciplina l'uso di apparecchi e supporti nei penitenziari, limitando l'uso di lettori CD alle ragioni di lavoro e studio previa autorizzazione del direttore; richiamata per sostenere che l'uso ricreativo è soggetto a limiti amministrativi.
Circolare Ministeriale 2 ottobre 2017 - art. 14
Stabilisce le modalità di impiego di televisori, radioline, lettori digitali e l'uso dei personal computer; per i detenuti in 41-bis prevede limitazioni più stringenti e autorizzazioni amministrative, e viene invocata per giustificare il divieto/limitazione di dispositivi non forniti e messi in sicurezza dall'Amministrazione.
Ordinamento penitenziario (Ord. pen.) - art. 15
Affermato per ricordare che il trattamento comprende attività culturali e ricreative utili al percorso rieducativo, motivo per cui l'ascolto di musica non è automaticamente escluso.
Ordinamento penitenziario (Ord. pen.) - art. 12
Richiamato per il principio secondo cui gli istituti devono predisporre attrezzature per attività lavorative, culturali e ricreative, ma la loro fruizione è comunque compatibile con le esigenze di sicurezza e l'organizzazione dell'istituto.
Massime di principio
- Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis l'autorizzazione all'uso e alla detenzione di lettori CD e supporti musicali non è vietata in assoluto, ma è subordinata alla verifica che l'Amministrazione penitenziaria possa mettere in sicurezza dispositivi e contenuti per prevenire comunicazioni occulte o manomissioni.
- La sola apposizione del marchio SIAE e l'acquisto tramite impresa di mantenimento non costituiscono garanzia sufficiente in termini di sicurezza; è necessario valutare misure tecniche e organizzative concrete.
- Il giudice di sorveglianza, prima di riconoscere un diritto del detenuto all'uso di tali dispositivi, deve accertare la praticabilità e l'onerosità degli interventi richiesti all'Amministrazione; se gli adempimenti sono inesigibili o gravano in modo non ragionevole sull'organizzazione, il diniego è ragionevole e legittimo.
- In casi simili occorre bilanciare l'interesse trattamentale del detenuto (diritto a iniziative culturali e ricreative) con le esigenze di ordine e sicurezza poste dall'art. 41-bis: la valutazione è concreta e casistica, non automatica.
- Le autorizzazioni amministrative (direttore dell'istituto o norme regolamentari e circolari) mantengono un ruolo centrale: il ricorso giudiziario può sindacare la decisione solo verificando se la necessaria valutazione tecnico-organizzativa sia stata adeguatamente compiuta.
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