Parere n. 195/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Signor -OMISSIS- Ispettore Antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, contro il Ministero dell’interno, Comando Provinciale dei Vigili del fuoco (VVF) di -OMISSIS-, avverso D.M. n. 343 del 12/11/2024 di irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero scritto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del D.M. n. 343 del 12 novembre 2024, recante l'irrogazione della sanzione disciplinare del rimprovero scritto
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente, Ispettore antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha impugnato la sanzione disciplinare del rimprovero scritto deducendo tre motivi. In primo luogo, ha sostenuto che gli incarichi relativi al funzionario di guardia, al coordinamento delle attività di soccorso e alla prevenzione incendi non rientrassero nelle funzioni proprie del ruolo degli ispettori antincendi. In secondo luogo, ha lamentato la violazione dei principi di immutabilità e specificità della contestazione disciplinare e del diritto di difesa, sostenendo che la sanzione fosse stata fondata su una condotta diversa da quella risultante dalla segnalazione dei Capi Turno e che la contestazione relativa ai comportamenti non corretti non fosse stata adeguatamente valorizzata o specificata. In terzo luogo, ha dedotto la nullità della sanzione per l'utilizzazione della recidiva, costituita da un precedente rimprovero verbale, non indicata nell'atto di avvio del procedimento disciplinare. Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione degli atti endoprocedimentali e ha difeso la legittimità della sanzione, richiamando gli obblighi di servizio previsti dal contratto collettivo e dal regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha disposto il rigetto. Quanto al primo motivo, ha affermato che l'art. 18 del d.lgs. n. 217/2005 attribuisce al personale del ruolo degli ispettori antincendi compiti di collaborazione all'organizzazione e alla gestione dei servizi di soccorso, partecipazione alle attività di prevenzione incendi, coordinamento e verifica di progetti e piani organizzativi, nonché ulteriori attività tecnico-ispettive e operative. Tali funzioni sono coerenti con l'art. 7 del d.P.R. n. 64/2012; pertanto, gli incarichi contestati rientravano nelle competenze del ricorrente. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso la lesione del diritto di difesa, rilevando che l'azione disciplinare si fondava su una serie di comportamenti osservati dai colleghi e dai vertici del Comando, oltre che sulla precedente sanzione, e che la contestazione disciplinare ritualmente notificata consentiva al dipendente di partecipare al procedimento e presentare memorie. La verbalizzazione dei colleghi del 7 ottobre 2024 è stata qualificata come atto preparatorio e non come contestazione disciplinare. Quanto al terzo motivo, il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la valutazione della gravità dell'illecito e la scelta della sanzione appartengono alla discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in presenza di eccesso di potere, manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento. La precedente sanzione poteva essere considerata ai fini della gradualità e proporzionalità della nuova sanzione, che è stata ritenuta congrua anche perché l'Amministrazione aveva valutato complessivamente la reiterazione della condotta e le giustificazioni presentate dal dipendente.
Osservazioni
Primo motivo - Funzioni degli ispettori antincendi
L'art. 18 del d.lgs. n. 217/2005 ricomprende nelle funzioni degli ispettori antincendi la collaborazione all'organizzazione dei servizi di soccorso, la partecipazione alle attività di soccorso tecnico urgente e di prevenzione incendi, nonché attività di coordinamento, monitoraggio, verifica e tecnico-ispettive secondo la professionalità posseduta e le direttive ricevute. Le mansioni contestate rientrano pertanto nel ruolo ricoperto dal ricorrente.
Secondo motivo - Specificità della contestazione e diritto di difesa
Non sussiste violazione del diritto di difesa, poiché la contestazione disciplinare ritualmente notificata individuava la condotta rilevante e il ricorrente ha partecipato al procedimento presentando memorie e giustificazioni. La verbalizzazione dei Capi Turno del 7 ottobre 2024 costituisce un atto preparatorio e non coincide con la contestazione disciplinare.
Terzo motivo - Recidiva e proporzionalità della sanzione
La precedente sanzione disciplinare può essere considerata nella valutazione della gravità complessiva della condotta e nella scelta della sanzione, nell'ambito del principio di gradualità e proporzionalità. La valutazione amministrativa è sindacabile solo per vizi sintomatici di eccesso di potere, quali manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento, non ravvisati nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 18 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217
Nell'espletamento dei compiti di istituto, il personale del ruolo degli ispettori antincendi collabora all'organizzazione dei servizi di soccorso e partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile; ... partecipa alle attività ed ai procedimenti di prevenzione incendi ...
La disposizione individua un complesso di funzioni che comprende, secondo la professionalità posseduta e le direttive ricevute, attività di soccorso, prevenzione incendi, coordinamento, monitoraggio, verifica e attività tecnico-ispettive.
Al fine di garantire la migliore qualità del servizio, il personale del Corpo nazionale ... deve in particolare: a) collaborare con diligenza ...; f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali ... condotta uniformata a principi di correttezza ...; h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori.
Il regolamento di servizio conferma gli obblighi di diligenza, correttezza nei rapporti interpersonali e obbedienza alle disposizioni inerenti alle funzioni e mansioni del personale.
art. 36, comma 3, lett. a), b), f) e h), CCNL 5 aprile 1996, come modificato dall'art. 10 CCNL 26 maggio 2004
Il testo richiama gli obblighi di collaborazione diligente, osservanza delle norme contrattuali e delle disposizioni dell'amministrazione, correttezza nei rapporti interpersonali ed esecuzione delle disposizioni relative alle funzioni e mansioni.
Le condotte contestate sono state ricondotte agli obblighi contrattuali di diligenza, correttezza, osservanza delle disposizioni e collaborazione nell'esecuzione del servizio.
art. 38 CCNL di categoria
Il testo richiama il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza.
La sanzione deve essere graduata e proporzionata alla gravità dell'infrazione, considerando anche la reiterazione della condotta e le precedenti sanzioni.
articolo 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Il testo richiama la tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi.
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Il testo li richiama a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Le funzioni degli ispettori antincendi devono essere determinate alla luce dell'art. 18 del d.lgs. n. 217/2005 nel suo complesso e comprendono, nei limiti della professionalità posseduta e delle direttive ricevute, la partecipazione alle attività di soccorso, prevenzione incendi, coordinamento, monitoraggio, verifica e attività tecnico-ispettive.
- La contestazione disciplinare rilevante ai fini della tutela del diritto di difesa è l'atto con cui l'amministrazione avvia formalmente il procedimento e specifica gli addebiti; gli atti preparatori o le segnalazioni interne non equivalgono, di per sé, alla contestazione disciplinare.
- La valutazione della gravità della condotta disciplinarmente rilevante e la scelta della sanzione costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa e sono sindacabili soltanto in presenza di vizi manifesti quali illogicità, irragionevolezza, sproporzionalità o travisamento.
- Nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, la precedente sanzione disciplinare può essere considerata nella valutazione della reiterazione della condotta e nella determinazione della nuova sanzione, purché l'amministrazione proceda a una valutazione complessiva e non automatica degli elementi emersi.
- La partecipazione dell'incolpato al procedimento disciplinare, mediante audizione e presentazione di memorie, esclude la lesione del diritto di difesa quando la contestazione formale consenta di comprendere gli addebiti e di predisporre adeguate giustificazioni.
Sanzione disciplinare a un ispettore antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un ispettore antincendi contro il Ministero dell'interno e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, avverso il provvedimento del 12 novembre 2024 con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare del rimprovero scritto.
Premesse e contestazioni disciplinari
Al ricorrente erano stati contestati un atteggiamento verbalmente aggressivo, provocatorio e intimidatorio nei confronti di alcuni Capi Turno e la persistente indisponibilità a svolgere attività ritenute proprie del ruolo, tra cui il coordinamento delle attività di soccorso, il servizio di tecnico di guardia e le attività di prevenzione incendi.
Il procedimento disciplinare era stato preceduto da un rimprovero verbale del 25 luglio 2024. Successivamente, i Capi Turno avevano rappresentato al Comando ulteriori comportamenti ritenuti non conformi ai doveri istituzionali. Il Comando aveva quindi avviato un nuovo procedimento, notificando la contestazione e invitando il dipendente a presentare le proprie difese. Il ricorrente aveva depositato una memoria e partecipato all'audizione, dichiarando, tra l'altro, di non sentirsi idoneo a svolgere autonomamente incarichi di funzionario di guardia o attività di prevenzione incendi.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto:
- l'estraneità degli incarichi assegnati alle funzioni proprie degli ispettori antincendi;
- la violazione dei principi di immutabilità e specificità della contestazione e del diritto di difesa;
- la nullità della sanzione per l'utilizzo della recidiva, costituita dal precedente rimprovero verbale, non indicata nell'atto di avvio del procedimento.
Il Ministero ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione degli atti endoprocedimentali, ritenendo autonomamente impugnabile soltanto il provvedimento finale, e ha sostenuto la piena legittimità della sanzione.
Funzioni degli ispettori antincendi
Il Consiglio di Stato ha richiamato l'art. 18 del d.lgs. n. 217/2005, secondo cui il personale del ruolo degli ispettori antincendi collabora all'organizzazione dei servizi di soccorso, partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e di prevenzione incendi, contribuisce alla formazione dei piani di intervento, partecipa al coordinamento, monitoraggio e verifica dei progetti e può svolgere attività tecnico-ispettive in relazione alle competenze possedute.
Tali previsioni sono state ritenute coerenti con l'art. 7 del d.P.R. n. 64/2012, che impone al personale del Corpo di collaborare con diligenza, mantenere una condotta corretta nei rapporti interpersonali ed eseguire le disposizioni inerenti alle proprie funzioni o mansioni. Di conseguenza, il Collegio ha escluso che le attività assegnate fossero estranee al ruolo del ricorrente.
Specificità della contestazione e diritto di difesa
Il Collegio ha escluso la violazione del diritto di difesa. L'azione disciplinare risultava fondata su una serie di comportamenti rilevati dai colleghi e dai vertici del Comando, oltre che sulla precedente sanzione disciplinare. La contestazione formalmente notificata individuava gli addebiti e consentiva al dipendente di partecipare al procedimento mediante memorie e audizione.
Il Consiglio di Stato ha precisato che la verbalizzazione dei Capi Turno del 7 ottobre 2024 non costituiva la contestazione disciplinare, ma un atto preparatorio del procedimento. Pertanto, non era ravvisabile alcuna indebita modificazione dell'addebito né una compromissione delle facoltà difensive.
Recidiva, discrezionalità e proporzionalità della sanzione
In ordine alla recidiva, il Collegio ha richiamato l'orientamento secondo cui la valutazione della gravità dei fatti e la scelta della sanzione rientrano nella discrezionalità amministrativa. Il sindacato di legittimità è ammesso soltanto in presenza di eccesso di potere, manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità o travisamento.
La precedente sanzione del rimprovero verbale è stata legittimamente considerata ai fini della valutazione della reiterazione della condotta e della gradualità della risposta disciplinare. L'Amministrazione aveva distinto la precedente condotta, sanzionata più lievemente, da quella successiva e aveva esaminato le giustificazioni del dipendente. Il rimprovero scritto è stato quindi ritenuto proporzionato, anche considerando che avrebbe potuto essere applicata una sanzione più grave.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso, ritenendo il provvedimento disciplinare immune dai vizi dedotti. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e i terzi citati, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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