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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30696/2022 del 04/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Trieste che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo (06/10/2021) finalizzato alla confisca anche per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, relativo a presunte dichiarazioni fraudolente ai fini IRES (anni 2015-2019/2018-2019) e al concorso nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il ricorrente deduceva che il Tribunale non aveva tenuto conto delle dichiarazioni confessorie e aveva sbagliato nel valutare la motivazione del G.i.p., lamentando deficit di logica formale e sostanziale per la mancata considerazione delle confessioni e, più in generale, per il mancato apprezzamento critico degli elementi investigativi richiamati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la decisione del Tribunale di Trieste che aveva annullato il decreto di sequestro: il G.i.p. non aveva svolto alcuna autonoma valutazione critica degli elementi probatori, non aveva neppure citato le norme incriminatrici contestate né motivato la quantificazione del profitto e l'estensione temporale dell'attività illecita; inoltre aveva operato un rinvio integrale ad atti di P.G. contenenti valutazioni complesse, modalità non ammessa per relationem. Per questi motivi la Corte ha respinto il ricorso del Procuratore, confermando l'annullamento del sequestro disposto dal Tribunale.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis

    art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma che consente la confisca anche per equivalente del profitto del reato; la Corte sottolinea che il G.i.p. deve motivare la misura indicando i criteri di quantificazione del profitto e la loro coerenza con le accuse (nessuna quantificazione automatica proposta dalla P.G. può essere recepita senza critica).

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 4

    art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma richiamata in relazione al concorso nella dichiarazione infedele; la Corte osserva che la sussistenza del concorso necessita di elementi che rendano "afferrabile" la partecipazione, e che l'assenza di elementi sull'uso delle fatture o sull'effettivo profitto ostacola la giustificazione del sequestro.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8

    art. 8 (emissione di fatture per operazioni inesistenti)

    Riferita all'emissione di fatture per operazioni inesistenti: la giurisprudenza richiamata esclude automatismi nella determinazione dell'importo sequestrabile e indica che, nel caso di fatture inesistenti, il sequestro può riguardare il prezzo del reato (il compenso versato per l'emissione), non necessariamente l'intero importo fatturato, salvo adeguata motivazione.

  • codice di procedura penale, art. 309 (comma modificato dalla legge 8/4/2015, n.47) e art. 324 (comma settimo)

    disposizioni concernenti il potere di annullamento del tribunale del riesame (richiamate dal testo: legge 8 aprile 2015, n. 47; art. 324, comma settimo cod. proc. pen.)

    La Corte ricorda che, in sede di riesame, il Tribunale può annullare il provvedimento se la motivazione manca o non contiene un'autonoma valutazione degli elementi costitutivi della misura e di quelli forniti dalla difesa; il giudice del riesame deve esplicitare, anche per relationem quando ammesso, le ragioni per attribuire al compendio indiziario significato coerente con i presupposti della misura.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge: non sono deducibili con successo semplici critiche di merito alla valutazione probatoria, salvo vizi motivazionali radicali.
  • Il giudice che emette il decreto di sequestro deve fornire un'autonoma valutazione critica degli elementi probatori e non può limitarsi a un rinvio integrale ad atti investigativi contenenti valutazioni complesse.
  • La tecnica della motivazione per relationem è ammessa solo quando gli atti richiamati abbiano contenuto essenzialmente descrittivo; non è valida se si rinvia a documenti che contengono già valutazioni complesse e argomentazioni probatorie.
  • La quantificazione del profitto e la determinazione dell'estensione temporale dell'attività illecita devono essere esplicitate e motivate: l'accettazione meccanica dei calcoli della P.G. senza criteri giustificativi vizi la motivazione.
  • Nelle contestazioni relative a fatture per operazioni inesistenti, non si devono applicare automatismi: va distinta la misura del "prezzo del reato" dal profitto complessivo e ciascuna somma sequestrabile va motivata.
  • Per la difesa, è strategico contestare i rinvii per relationem quando la motivazione del provvedimento si fonda su atti valutativi della P.G., e chiedere che il giudice dia valutazioni autonome e specifiche sugli elementi probatori determinanti.

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