Cassazione Civile, Ordinanza n. 40755/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia nasce dal crollo del tetto del magazzino in cui una società esercitava da anni attività di esposizione e vendita di arredi. A seguito di un accertamento tecnico preventivo, venivano evocati in giudizio il proprietario dell'appartamento sovrastante e il condominio, poiché dalle indagini emergevano infiltrazioni e omissioni di cautele idonee ad aver causato i danni al locale e ad alcuni beni esposti, oltre alla parziale inagibilità dell'immobile. Il tribunale condannava gli eredi del proprietario al risarcimento dei danni da infiltrazioni e anche al pagamento di una somma mensile per il mancato uso dell'immobile fino alla decisione. In appello i convenuti contestavano, tra l'altro, la novità della richiesta della somma mensile, la loro chiamata in responsabilità ex art. 2051 c.c., l'idoneità dell'ATP a provare il danno e la prova del danno da indisponibilità dei locali. La società danneggiata proponeva appello incidentale chiedendo di chiarire e confermare la spettanza del risarcimento per mancato uso nella misura mensile indicata. La Corte d'appello rigettava la domanda di risarcimento per mancato uso ritenendo provato l'an, ma non sufficientemente determinato il quantum. Con il ricorso per cassazione il danneggiato deduceva la falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., sostenendo che, una volta provata l'indisponibilità del bene e la natura figurativa del danno, il giudice avrebbe dovuto procedere alla liquidazione equitativa facendo riferimento al valore locativo di immobili analoghi nella zona, criterio già indicato dalla stessa parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse errato nel negare la liquidazione del danno da mancato godimento dell'immobile per asserita mancanza di elementi concreti di quantificazione, poiché il valore locativo di cespiti analoghi costituisce un criterio orientativo idoneo per la determinazione equitativa del danno figurativo da indisponibilità del bene. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla liquidazione equitativa del danno quando non sia possibile provarne il preciso ammontare; la Corte afferma che la sua applicazione era stata erroneamente negata
richiamato quale norma che consente l'applicazione dei criteri di liquidazione del danno aquiliano, compresa la valutazione equitativa del pregiudizio da indisponibilità del bene
menzionato nei motivi degli appellanti in relazione alla contestazione della responsabilità da cosa in custodia, ma non costituisce la ratio della decisione di legittimità
Massime di principio
- Il danno da mancato godimento di un immobile o di un cespite fruttifero, quando ne sia provata l'indisponibilità, può essere liquidato in via equitativa anche facendo riferimento al valore locativo di beni analoghi ubicati nella stessa zona.
- La locuzione "danno in re ipsa" va intesa come danno presunto o normale, fondato sulla normale fruttuosità del bene e sull'impossibilità di ricavarne utilità, non come esonero assoluto dall'allegazione e dalla prova del pregiudizio.
- Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da indisponibilità del bene, non è necessario che il danneggiato fornisca una prova analitica del quantum quando siano disponibili criteri presuntivi ed equitativi idonei a orientare la stima giudiziale.
- Il giudice non può rigettare la domanda risarcitoria solo perché il danneggiato si è richiamato al valore locativo di immobili comparabili, se tale elemento è già in sé idoneo a costituire base valutativa per la quantificazione equitativa del pregiudizio.
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