Cassazione Civile, Ordinanza n. 26667/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha qualificato l'atto come ricorso per correzione di errore materiale e lo ha dichiarato inammissibile per difetto di notifica alle controparti. Ha inoltre escluso ogni provvedimento sulle spese del procedimento.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società aveva depositato un atto denominato "istanza per correzione di sentenza", sostenendo che nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 40561/2021 fosse contenuto un errore materiale: nel dispositivo era indicato come giudice competente il "Giudice di pace di Battipaglia", ufficio giudiziario che la parte affermava essere inesistente. La Corte ha però rilevato che, in ragione del tenore dell'atto, esso doveva essere qualificato non come mera istanza di correzione disposta d'ufficio, ma come ricorso per correzione di errore materiale, soggetto alla notificazione alle altre parti ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., richiamante gli artt. 365 e ss. c.p.c. Poiché tale notificazione non risultava eseguita, il ricorso è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
il ricorso per correzione di errore materiale proposto dalla parte deve seguire il regime di notificazione alle controparti previsto dalla norma, che richiama gli artt. 365 e ss. c.p.c.
sono richiamati dall'art. 391-bis c.p.c. come disciplina applicabile alla notificazione del ricorso.
Massime di principio
- Quando un atto della parte, per il suo contenuto sostanziale, deve essere qualificato come ricorso per correzione di errore materiale, esso è soggetto alle forme e agli oneri propri del ricorso e non può essere trattato come mera istanza informale.
- La proposizione del ricorso per correzione di errore materiale richiede la notificazione alle altre parti; il mancato adempimento determina l'inammissibilità dell'impugnazione/istanza così qualificata.
- La correzione di errori materiali disposta d'ufficio segue un procedimento diverso rispetto a quello attivato su iniziativa di parte, e i due regimi non sono sovrapponibili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26539/2022 del 09/09/2022
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26540/2022 del 09/09/2022
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26541/2022 del 09/09/2022
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26542/2022 del 09/09/2022
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26543/2022 del 09/09/2022
- ordinanza_civile · 9 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 26544/2022 del 09/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →