Cassazione Penale, Ordinanza n. 08364/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata assunta perché il motivo relativo alle attenuanti generiche è stato reputato non scrutinabile in cassazione nei termini prospettati e, comunque, infondato alla luce di una motivazione di merito ritenuta congrua.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 1 aprile 2025, deduceva un unico motivo: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La difesa sosteneva, in sostanza, che la sentenza impugnata non avesse adeguatamente valorizzato elementi favorevoli al prevenuto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, osservando che la motivazione del diniego era priva di evidenti illogicità, valorizzava i precedenti penali risultanti dal casellario e dava conto dell'assenza di ulteriori elementi idonei a giustificare il beneficio; inoltre, la pena era già stata determinata in primo grado al minimo edittale.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione che richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessario dare conto analitico di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti.
Richiamato in relazione alla disciplina delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena.
Massime di principio
- In sede di legittimità il diniego delle attenuanti generiche è censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione, non potendosi sollecitare una nuova valutazione del merito.
- La motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è sufficiente quando il giudice indichi gli elementi decisivi o comunque rilevanti posti a base del diniego, senza dover confutare singolarmente ogni dato favorevole allegato dalla difesa.
- La presenza di precedenti penali può costituire elemento legittimamente valorizzabile ai fini del diniego delle attenuanti generiche.
- Se la pena è già stata determinata in prossimità del minimo edittale, ciò può rafforzare la congruità del diniego del beneficio richiesto.
- Un ricorso che investa solo la valutazione discrezionale del giudice di merito sulle attenuanti generiche, in assenza di manifeste illogicità, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08245/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08246/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08247/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08249/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08259/2026 del 03/03/2026
- ordinanza_penale · 3 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08260/2026 del 03/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →