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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12589/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano che aveva dichiarato inammissibile, per mancanza delle condizioni di legge, la domanda di misura alternativa alla detenzione. Con un unico motivo ha dedotto che non sarebbe stato considerato, nonostante un residuo pena superiore a quattro anni, il complesso di situazioni di fatto personali invocate, in particolare l'età avanzata e le condizioni di salute, le quali avrebbero dovuto consentire l'applicazione di una misura alternativa di tipo "straordinario".

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha rilevato che la misura alternativa invocata non è prevista dall'ordinamento, poiché per l'affidamento in prova al servizio sociale il limite di pena residua non può superare i quattro anni. Ha aggiunto che le condizioni soggettive dedotte possono eventualmente rilevare in una domanda di differimento dell'esecuzione, anche nelle forme della detenzione domiciliare in deroga. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47-ter comma 1-ter ord. pen.

    Le condizioni personali particolari possono essere fatte valere, se del caso, attraverso la domanda di differimento dell'esecuzione, anche mediante detenzione domiciliare in deroga.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi escludenti la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non è concedibile quando il residuo pena supera il limite legale di quattro anni.
  • Non è configurabile, in mancanza di previsione normativa, una misura alternativa "straordinaria" fondata esclusivamente su età avanzata o condizioni di salute del condannato.
  • Le condizioni soggettive del condannato che non consentano l'accesso alla misura alternativa ordinaria possono essere valutate, ove ne ricorrano i presupposti, nell'ambito di un'istanza di differimento dell'esecuzione o di detenzione domiciliare in deroga.
  • La manifesta infondatezza del ricorso comporta la sua inammissibilità e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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