Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03106/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della decisione impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catania che lo aveva ritenuto responsabile di fatti qualificati come riciclaggio, sostenendo che la condotta dovesse essere riqualificata come tentativo di riciclaggio e non come reato consumato. La Corte di cassazione ha rilevato che l'unico motivo di ricorso era inammissibile per difetto di specificità, perché si limitava a riprodurre le censure già formulate in appello senza confrontarsi con le ragioni per cui la Corte territoriale le aveva respinte. In particolare, la sentenza impugnata aveva spiegato che, pur essendo in astratto configurabile il tentativo, nel caso concreto la condotta aveva oltrepassato la soglia del tentativo ed era giunta alla consumazione, valorizzando la ripunzonatura del vano motore dell'auto rubata, l'asportazione delle targhe e la predisposizione dei documenti di circolazione.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 591 c.p.p. per affermare che l'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici e una critica argomentata del provvedimento impugnato.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 581 c.p.p. quale norma che sanziona con l'inammissibilità i motivi privi di specificità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si limiti a riproporre le doglianze di appello senza un confronto specifico con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
  • La specificità dei motivi di impugnazione richiede l'indicazione puntuale delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la censura.
  • Quando il giudice di merito abbia motivato la consumazione del reato sulla base di elementi fattuali univoci, il ricorrente che invoca la forma tentata deve censurare in modo analitico tali argomentazioni, altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggioImpugnazioni
RamiDelitti economiciProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.