Cassazione Civile, Ordinanza n. 22904/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è accolto. La sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana viene cassata. La Corte decide nel merito, senza rinvio, e rigetta integralmente l'originario ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento, confermando quindi anche la debenza delle sanzioni. Le spese di tutti i gradi sono compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per maggiori importi dovuti a titolo di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per l'annualità 2012, emesso nei confronti di un operatore CTD che raccoglieva scommesse per conto di bookmaker privo di concessione. La Commissione di primo grado aveva respinto il ricorso del contribuente; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana aveva invece accolto l'appello solo quanto alle sanzioni, rigettandolo per la debenza dell'imposta. L'Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997, in relazione all'art. 3 D.Lgs. 504/1998 e all'art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010, sostenendo che la CTR abbia erroneamente riconosciuto al contribuente l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa anche dopo l'intervento interpretativo del 2010. La Corte richiama la propria giurisprudenza e quella della Corte costituzionale e della Corte di giustizia UE, osservando che per le annualità successive all'entrata in vigore della L. 220/2010 non sussiste incertezza normativa tutelabile né affidamento scusabile, poiché la disciplina ha chiarito l'assoggettamento all'imposta anche delle ricevitorie operanti per conto di bookmaker esteri o privi di concessione, facendo venir meno l'esimente sulle sanzioni. La Corte ritiene quindi fondato il ricorso dell'Agenzia, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito rigettando integralmente il ricorso originario del contribuente, comprese le doglianze residue sulle sanzioni. Le spese dei gradi di merito e di legittimità vengono compensate per gli alterni esiti e per l'assestamento giurisprudenziale sopravvenuto.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, D.Lgs. 472/1997
L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa non è configurabile per l'annualità 2012, dopo il chiarimento normativo introdotto dalla L. 220/2010.
La disposizione, come interpretata dalla L. 220/2010, assoggetta all'imposta unica anche le ricevitorie operanti per conto di bookmaker privi di concessione per gli anni successivi all'entrata in vigore della novella.
art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010
Norma interpretativa che chiarisce l'assoggettamento a imposta unica anche dei soggetti che raccolgono scommesse al di fuori del sistema concessorio; per gli anni successivi consente la traslazione del carico tributario e rende insussistente l'incertezza normativa.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Le motivazioni di precedenti pronunce della Corte sono richiamate e condivise espressamente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio di legittimità dedotto dall'Agenzia per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 56 TFUE
La normativa italiana sull'imposta unica sulle scommesse non viola la libertà di prestazione di servizi, perché si applica senza discriminazioni a operatori nazionali ed esteri.
Esprime gli obiettivi di tutela dei consumatori, dell'ordine pubblico e di contrasto all'evasione nel settore del gioco, rilevanti nel giudizio di compatibilità della disciplina con il diritto unionale.
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, il titolare della ricevitoria/CTD che raccoglie, trasmette e gestisce le giocate per conto di un bookmaker partecipa all'attività di organizzazione ed esercizio delle scommesse ed è soggetto passivo del tributo in solido con l'operatore per cui agisce.
- L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa non è invocabile per annualità successive a una legge interpretativa chiara e inequivoca che abbia definitivamente esplicitato il presupposto d'imposta e i soggetti passivi.
- La possibilità di traslare il carico tributario sul bookmaker tramite la regolazione negoziale delle commissioni è sufficiente a rendere costituzionalmente legittimo l'assoggettamento del ricevitore al tributo; non è necessario che la traslazione avvenga in concreto.
- In presenza di un nuovo assetto normativo chiaramente delineato, non può essere riconosciuto un legittimo affidamento tutelabile sulla persistenza del precedente regime, almeno per i periodi d'imposta successivi all'intervento legislativo.
- Nel settore dei giochi d'azzardo, la disciplina nazionale può restringere la libera prestazione di servizi se persegue obiettivi imperativi di interesse generale e rispetta il principio di proporzionalità.
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