Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 08786/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per minaccia, limitatamente a un episodio commesso nei confronti di una persona offesa in Trani il 14 novembre 2017, con rideterminazione della pena. Il ricorso articolava due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 612, comma 2, c.p. e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che la ricostruzione del fatto e la valutazione probatoria sarebbero state errate; con il secondo deduceva violazione dell'art. 99 c.p. e vizio di motivazione, contestando la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della recidiva reiterata nel quinquennio e dopo esecuzione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e non sorretto da specifiche allegazioni di decisivi travisamenti della prova o di macroscopica illogicità della motivazione. Ha giudicato il secondo motivo generico e manifestamente infondato, poiché non si confrontava criticamente con la sentenza impugnata, la quale aveva motivato adeguatamente sulla recidiva valorizzando i precedenti penali dell'imputato, tra cui condanne per lesioni personali e detenzione di armi clandestine, ritenute significative di maggiore colpevolezza e pericolosità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 612, comma 2, c.p.

    Disposizione incriminatrice del reato di minaccia oggetto di conferma in appello; il ricorso non ha dimostrato vizi decisivi della ricostruzione del fatto.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva può essere mantenuta quando i precedenti penali risultano concretamente significativi di maggiore colpevolezza e pericolosità; la disapplicazione non è automatica.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, salvo che siano specificamente indicati travisamenti decisivi o illogicità macroscopiche della motivazione.
  • La doglianza sulla ricostruzione del fatto è inammissibile quando non individua con precisione gli errori probatori e mira, in sostanza, a sovrapporre una diversa lettura degli elementi acquisiti.
  • La recidiva non può essere esclusa in modo apodittico: il giudice deve valorizzare i precedenti penali e può ritenere la maggiore colpevolezza o pericolosità dell'imputato quando i precedenti siano attuali e significativi rispetto al fatto contestato.
  • Il motivo di ricorso sulla recidiva è generico e manifestamente infondato se non si confronta in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata e non censura specificamente le ragioni poste a base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.